Revocatoria fallimentare: l’ipoteca sul bene non esclude l’eventus damni (Cass. civ. Sez. I n. 23193 del 13.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il curatore fallimentare che agisce in revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 66 l.fall. deve provare il pregiudizio alle ragioni dei creditori, ossia l’eventus damni, secondo i requisiti sostanziali dell’art. 2901, comma primo, cod. civ., non modificati dal contesto concorsuale se non quanto a effetti, legittimazione e competenza. Il pregiudizio ricorre quando, per effetto dell’atto dispositivo, il patrimonio del debitore non consente più l’integrale soddisfazione dei crediti già esistenti, poi ammessi al passivo. L’esistenza di una ipoteca sul bene alienato, anche di entità tale da assorbirne l’intero valore, non esclude di per sé l’eventus damni: la valutazione della idoneità lesiva dell’atto e della incidenza della causa di prelazione va compiuta con giudizio prognostico proiettato nel futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno o del ridimensionamento della garanzia ipotecaria.

Il Fatto

Il fallimento di una socia accomandataria di una s.a.s., dichiarato nel 2010, ha convenuto in giudizio l’acquirente per ottenere, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta della compravendita con cui la fallita, nel 2008, aveva alienato al coniuge la propria metà indivisa di un immobile, e, in via subordinata, la declaratoria di inefficacia dell’atto ai sensi dell’art. 69 l.fall. o, comunque, degli artt. 66 l.fall. e 2901 cod. civ.

Il tribunale ha rigettato le domande. La corte d’appello, in riforma parziale, ha escluso la simulazione ma ha accolto la domanda di revoca, ravvisando l’eventus damni e il consilium fraudis, sul rilievo che la venditrice si era spogliata dell’unico cespite immobiliare di un certo valore dietro un corrispettivo notevolmente inferiore a quello di mercato, con piena consapevolezza dell’acquirente, coniuge e già membro della compagine societaria. L’acquirente ha proposto ricorso per cassazione, assunto come non notificato; il fallimento ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi del ricorso principale, tutti incentrati sulla asserita insussistenza dei presupposti della revocatoria: il ricorrente sosteneva, in sintesi, che la presenza di due ipoteche di secondo e terzo grado e di un’ipoteca di primo grado a garanzia di mutuo fondiario rendesse il trasferimento indifferente rispetto alle ragioni dei creditori ipotecari, tutelati dal diritto di sequela, e che mancasse la prova di altri creditori non ipotecari ammessi al passivo.

La Corte ricostruisce la disciplina dell’azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore. L’art. 66 l.fall., nel rinviare alle norme civilistiche, attesta la natura derivata dell’azione, che resta retta dai requisiti sostanziali dell’art. 2901 cod. civ. Il contesto concorsuale comporta una deviazione dallo schema comune solo quanto a effetti, legittimazione e competenza, ma non modifica i presupposti dell’azione (si richiama Cass. n. 36033 del 2021).

Quanto all’eventus damni, il curatore deve dimostrare che, a seguito dell’atto dispositivo e salvo il caso della dolosa preordinazione, il patrimonio del debitore sia divenuto, sul piano quantitativo o qualitativo, tale da rendere impossibile o più incerta e difficile l’integrale soddisfazione dei crediti già esistenti, poi ammessi al passivo (Cass. n. 26331 del 2008, Cass. n. 19515 del 2019, Cass. n. 524 del 2023, Cass. n. 7201 del 2024, Cass. n. 11296 del 2025).

Il passaggio decisivo riguarda il rapporto tra ipoteca ed eventus damni. La Corte afferma che l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione dell’atto come eventus damni. La valutazione della idoneità dell’atto a costituire pregiudizio e della possibile incidenza della causa di prelazione sul valore del bene va compiuta non con riferimento al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria (Cass. n. 11892 del 2016, Cass. n. 5815 del 2023).

Su questa base la sentenza impugnata, che aveva ravvisato l’eventus damni nella alienazione dell’unico cespite di valore dietro corrispettivo inferiore a quello di mercato, con consapevolezza dell’acquirente circa l’entità del debito verso la concessionaria di riscossione, si pone in continuità con tali principi. I motivi, non avendo specificamente censurato sul piano storico i fatti posti a fondamento della decisione, sono dichiarati inammissibili a norma dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. Il ricorso incidentale, notificato oltre il termine semestrale dell’art. 327, comma primo, cod. proc. civ., è dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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