Cessione di crediti verso la PA: improcedibile il ricorso senza relata di notifica (Cass. civ. Sez. 3 n. 19351 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione è improcedibile quando la sentenza impugnata sia stata depositata senza la relazione di notificazione, non essendo consentito distinguere tra deposito della sentenza e deposito della relata. La sanzione non può essere esclusa in base al principio di non contestazione, poiché la norma mira a verificare la formazione del giudicato, materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Il Fatto
Il Policlinico di Bari aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca quale cessionaria di crediti per interessi maturati su forniture, eccependo il difetto di legittimazione e l’inopponibilità della cessione. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’Appello di Bari, ritenendo l’azienda ospedaliera estranea alla nozione di pubblica amministrazione, aveva accolto l’appello della banca.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, il Policlinico ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sull’applicabilità dell’art. 117, terzo comma, d.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440/1923 in materia di cessione di crediti verso la PA.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., poiché la ricorrente, pur avendo dichiarato la notifica della sentenza in data 14.6.2024, ha depositato la sola copia del provvedimento priva della relazione di notificazione. Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, la mancanza di tale documento determina l’improcedibilità, salva l’ipotesi in cui il deposito avvenga entro venti giorni dalla notifica del ricorso o il documento sia acquisibile al fascicolo d’ufficio.
Il Collegio ha escluso che la sanzione possa essere superata dalla “prova di resistenza”: la sentenza è stata pubblicata il 12.6.2024 e il ricorso risulta notificato il 13.9.2024, oltre il termine breve di sessanta giorni scaduto l’11.9.2024. Nella specie, pertanto, la verifica sulla tempestività della notificazione non risultava superflua, essendo stato il ricorso proposto oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c.
La Corte ha inoltre precisato che il difetto di procedibilità, avente valenza pubblicistica, deve essere rilevato d’ufficio e non è sanabile dalla mancata contestazione della controparte, poiché l’improcedibilità sanziona un comportamento omissivo che ostacola l’avvio del processo.
In via meramente esplicativa, il Collegio ha aggiunto che il ricorso sarebbe comunque inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., per l’omessa indicazione delle specifiche deduzioni svolte nei gradi di merito e per la mancanza di una critica adeguata alle argomentazioni della Corte territoriale.
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Nota della Redazione
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