Ricorso inammissibile se non censura error in procedendo e difetta autosufficienza (Cass. civ. Sez. I n. 12301 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che impugni la statuizione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., è onerato di censurare la sentenza per error in procedendo, con univoco riferimento alla nullità del procedimento o della decisione. Non è indispensabile l’esplicita menzione del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., ma il motivo deve rendere percepibile il vizio di nullità. La censura di violazione dell’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a un soggetto diverso da quello onerato, non quando si contesti la valutazione delle prove. Il ricorso che non riporti il contenuto dell’atto di appello è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Il Fatto
I ricorrenti avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo, resistita dalla società cessionaria del credito. Il Tribunale di Trapani aveva accolto l’opposizione. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza dell’8 novembre 2022, ha riformato la decisione e ha respinto il gravame, reputando generico l’atto di appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., poiché gli appellanti si erano limitati a chiedere la revoca del decreto e la nomina di un c.t.u..
Avverso tale pronuncia i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.; i ricorrenti hanno chiesto la decisione della causa.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha condiviso i rilievi della proposta. Il motivo era incentrato sull’assunto che la richiesta di c.t.u. poggiasse sull’incertezza in ordine all’ammontare del credito, ma tale prospettazione non aggrediva la reale ratio della decisione impugnata.
I ricorrenti, difronte a una pronuncia di inammissibilità dell’appello — statuizione in rito — erano onerati di denunciare un error in procedendo. La Corte ha precisato che non occorre la menzione esplicita del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., ma è necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità del procedimento o della decisione determinata dal vizio lamentato, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 17931 del 2013 e di Cass. n. 10862 del 2018. Nel caso esaminato tale riferimento era del tutto assente.
La Corte ha poi ribadito che la deduzione del vizio avrebbe dovuto essere sorretta dall’autosufficienza, di cui il ricorso era carente. Il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ha l’onere di indicare le ragioni per cui ritiene erronea quella statuizione e sufficientemente specifico il motivo di impugnazione, senza limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma riportandone il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità (Cass. n. 24048 del 2021; Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 20405 del 2006).
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la Corte ha confermato che essa è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, e non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove, nel caso di specie neppure operata.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese. La definizione conforme alla proposta ha comportato la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., avendo l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, codificato un’ipotesi normativa di abuso del processo (Sezioni Unite n. 28540 del 2023).
Nota della Redazione
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