Vincita VLT, validazione e rischio d’impresa del concessionario (Cass. civ. Sez. III n. 13749 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT), disciplinato dal regolamento ministeriale del 2010 e riconducibile al contratto di lotteria di cui all’art. 1935 cod. civ., la vincita è subordinata all’evento futuro e incerto della elaborazione della combinazione vincente che si manifesta sul videoterminale. Essa è adeguatamente documentata dal possesso dello scontrino recante i dati identificativi della giocata, il tipo di vincita e gli elementi atti a garantirne l’autenticità materiale, giacché la sua immediata emissione integra la c.d. validazione cui il d.m. citato fa riferimento. Ne consegue che, ove per un’anomalia o un malfunzionamento del sistema informatico non riconducibile al giocatore venga emessa una combinazione vincente, il gestore è tenuto a corrispondere il premio, senza poter invocare l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ., trattandosi di eventi rientranti nel rischio d’impresa. La clausola che subordini la riscossione a un controllo ex post del corretto funzionamento del sistema ha natura vessatoria, in violazione dell’art. 33, comma 2, lett. b), l), p) e t), del Codice del consumo.

Il Fatto

Un giocatore, presso un punto di raccolta, conseguiva un’apparente vincita di oltre nove milioni di euro giocando a una videolottery: il terminale emetteva il biglietto con la stampigliatura della vincita, accompagnando l’evento con suoni e luci. Il concessionario rifiutava il pagamento, sostenendo che la vincita derivava da un malfunzionamento del sistema centrale, determinato da un accesso illecito di terzi ignoti.

Il giocatore conveniva in giudizio la società chiedendo il pagamento della somma indicata nella ricevuta o, in subordine, dell’importo massimo del Jackpot, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale adito rigettava le domande; la Corte d’appello di Firenze confermava il rigetto, ritenendo che la validazione della vincita non fosse intervenuta. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, ritenendoli connessi, e li accoglie per quanto di ragione. Il punto centrale è la portata della validazione cui fa cenno l’art. 6, comma 2, del d.m. 22.1.2010. Secondo il giudice d’appello, il possessore dello scontrino potrebbe esigere il pagamento solo superando un controllo ex post del sistema; per il ricorrente, invece, la validazione coincide con l’emissione stessa del biglietto vincente.

La Corte ritiene che le disposizioni del regolamento ministeriale abbiano natura negoziale, quali condizioni generali di contratto, e non normativa. Esse, predisposte unilateralmente e offerte a una platea indifferenziata di fruitori, devono confrontarsi con la necessità di una specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie ex art. 1341, comma 2, cod. civ., preliminare al versante consumeristico.

Richiamate le ordinanze gemelle del 2015 in tema di foro del consumatore, la Corte ribadisce che la disciplina di protezione si applica anche ai contratti di gioco autorizzato, non essendo configurabile un disfavore verso il gioco legale. La novella del 2014, che ha escluso l’applicabilità delle Sezioni da I a IV del Capo I del Titolo III del Codice del consumo ai contratti di azzardo, non incide sulle disposizioni generali degli artt. 33-38 del Codice del consumo, relative alle clausole abusive.

La lettura della validazione come controllo ex post si risolve in una vera e propria esenzione da responsabilità del gestore per fatti avvenuti integralmente nella sua sfera organizzativa, vincolando il consumatore a procedure complesse e non controllabili ed escludendo ogni valenza probatoria del documento emesso dal gestore stesso. Essa confligge con l’art. 33, comma 2, lett. b), l), p) e t), del Codice del consumo.

Quanto al malfunzionamento, il concessionario, anziché limitarsi a invocare la mancata validazione, ha insistito nel dimostrare l’anomalia imputabile al gestore del sistema, con cui era legato da altro rapporto contrattuale: ha così provato troppo, perché l’impedimento derivante dall’inadempimento di un terzo non esonera l’obbligato ex art. 1218 cod. civ. e art. 1372, comma 2, cod. civ. Lo scontrino, non contestato nella sua genuinità, non è mero documento di legittimazione ex art. 2002 cod. civ., ma prova documentale della vincita.

Accolti il primo, il secondo e il terzo motivo e dichiarato inammissibile il quarto per difetto d’interesse, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione. La Corte precisa che la prestazione non può superare il Jackpot massimo di € 500.000,00, salvo il minor importo eventualmente risultante dagli atti, questione rimessa al giudice del rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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