Revocatoria dell’indennità di fine lavoro co.co.pro. e qualificazione della fattispecie (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34469 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea qualificazione della prestazione operata dall’INPS nell’istanza di rimborso non vizia il giudizio quando la norma dirimente sia stata invocata dalla parte fin dall’instaurazione del giudizio di merito e sia stata effettivamente discussa, valutata e applicata dai giudici di merito. In tema di indennità una tantum per la cessazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, la verifica concerne il difetto dei presupposti per conseguire la prestazione, non la denominazione usata dall’Istituto previdenziale. Il motivo che deduca l’omesso esame di una norma, e non di un fatto storico, è inammissibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.; parimenti inammissibile è il motivo che solleciti un riesame in fatto del materiale istruttorio, già oggetto di doppia pronuncia conforme.

Il Fatto

Il lavoratore adiva il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi non dovuta la restituzione della somma di euro 1.938,00 percepita a titolo di indennità di fine lavoro per contratti co.co.pro. e, secondo la prospettazione attorea, ripetuta illegittimamente dall’INPS. L’Istituto previdenziale si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 492/2020 depositata il 03.06.2020, respingeva l’impugnazione. Il lavoratore proponeva allora ricorso per cassazione con tre motivi; l’INPS resisteva con controricorso e la parte ricorrente depositava memorie illustrative.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 2, d.l. 29/11/2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28/01/2009, n. 2, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. La ricorrente sostiene di aver ottenuto una indennità una tantum per l’esito di contratti co.co.pro., mentre l’INPS avrebbe chiesto il rimborso invocando la diversa disciplina dei contratti co.co.co.

La Corte reputa il motivo infondato. L’erronea indicazione dell’INPS nell’istanza di rimborso è circostanza che non assume rilievo dirimente: ciò che conta è che la norma applicabile sia l’art. 19, comma 2, d.l. n. 185/2008, che detta disposizione sia stata invocata dalla ricorrente fin dall’instaurazione del giudizio di merito e che proprio quella disposizione sia stata discussa, valutata e applicata sia dalla Corte d’Appello sia dal Tribunale. I giudici di merito hanno quindi correttamente qualificato la fattispecie e ravvisato il difetto dei presupposti per godere della prestazione, con conseguente infondatezza della domanda.

Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe individuato la legge applicabile. Il motivo è inammissibile: non si deduce l’omessa valutazione di un fatto, né di un fatto decisivo, ma di una norma — l’art. 19, comma 2, d.l. n. 185/2008 — che risulta peraltro valutata e applicata dalla Corte d’Appello.

Il terzo motivo, formulato ai sensi della medesima norma processuale, censura la declaratoria di insussistenza del diritto alla prestazione per mancata dimostrazione dei presupposti, con asserita trascuranza degli elementi istruttori offerti. Anche tale motivo è inammissibile: si deduce l’omessa valutazione di elementi istruttori genericamente indicati, riguardanti tutti i numerosi presupposti di applicabilità della norma dirimente. Il motivo sollecita così un inammissibile riesame in fatto del materiale istruttorio, già esaminato con doppia pronuncia conforme; non è indicato alcun fatto specifico e storico, oggetto di discussione tra le parti, che sia stato trascurato dalla sentenza impugnata.

Il ricorso è dunque respinto. La Corte non provvede sulla condanna alle spese, avendo la ricorrente prodotto valida dichiarazione ai fini dell’esenzione per motivi di reddito, e dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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