Inammissibili in cassazione censure su abusi edilizi e vizio di motivazione nuove (Cass. civ. Sez. II n. 31580 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La questione relativa alla sussistenza di abusi edilizi sul bene oggetto di divisione, non esaminata dal giudice di merito e implicante accertamenti di fatto, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorrente che la introduce deve allegare di averla dedotta nei gradi precedenti e indicare gli atti in cui ciò è avvenuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, restando il sindacato circoscritto alla violazione del “minimo costituzionale” ex art. 111, sesto comma, Cost. o all’omesso esame di un fatto storico decisivo.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dalla domanda con cui due eredi, comproprietari per la quota della metà di alcune unità immobiliari, hanno evocato in giudizio gli altri comproprietari per ottenere la divisione giudiziale dei beni comuni, il rendimento del conto e l’indennità di occupazione. I convenuti hanno eccepito l’intervenuta usucapione della quota e, in subordine, chiesto l’assegnazione dei beni.

Il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento della comunione e assegnato gli immobili ai convenuti, con conguaglio in favore degli attori. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione. Avverso tale pronuncia i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre i controricorrenti hanno resistito con controricorso illustrato da memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda di divisione per l’impossibilità di provvedere in presenza di abusi edilizi riscontrati dal c.t.u., che avrebbero imposto la presentazione della SCIA.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per la sua novità. Nella sentenza impugnata non vi è alcun richiamo alla questione degli abusi edilizi, che non risulta né descritta nello svolgimento del processo né trattata nella motivazione. La censura implica un accertamento in fatto e i ricorrenti, per evitare la statuizione di inammissibilità, avrebbero dovuto allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e indicare in quale atto lo avessero fatto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, onde consentire alla Corte il controllo ex actis.

Non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum e implichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno quando si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 6-5 n. 32804 del 2019, Cass. Sez. 6-1 n. 15430 del 2018, Cass. Sez. 2 n. 12877 del 2022 e Cass. Sez. 2 n. 14477 del 2018.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno lamentato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, perché i giudici di merito avrebbero ritenuto che essi avessero chiesto l’assegnazione della quota della de cuius, mentre in via principale avevano domandato l’usucapione e solo in subordine l’assegnazione.

Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato resta circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ossia mancanza della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà e motivazione perplessa o incomprensibile.

Nel caso concreto i giudici di merito hanno esaminato la questione, rilevando che gli appellanti avevano chiesto in via principale l’accertamento dell’usucapione e in subordine l’assegnazione, conclusioni ribadite negli scritti difensivi e alle udienze. Deve quindi escludersi il dedotto difetto di motivazione, non essendo stato altresì prospettato un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., trattandosi di giudizio a critica vincolata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e, in applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento di una somma ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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