Spese di lite nel giudizio di rinvio con soccombenza e massimi tariffari (Cass. civ. Sez. II n. 13788 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza non si misura sul numero dei motivi di appello accolti o rigettati, ma va verificata in relazione all’esito complessivo del giudizio, anche per effetto delle statuizioni di primo grado non attinte dai motivi. La liquidazione dei compensi del giudizio di legittimità segue i parametri del d.m. n. 55/2014, applicabili ratione temporis quando la liquidazione intervenga dopo la sua entrata in vigore, ancorché la prestazione sia iniziata sotto la previgente disciplina. Ove lo scaglione di valore non preveda la fase istruttoria o di trattazione, il compenso per tale fase è escluso; la fase decisionale è invece aumentabile in ragione del numero degli assistiti, ma entro il massimo tariffario.
Il Fatto
Le attuali ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento dell’usucapione di un fondo, mentre i controricorrenti si erano opposti, contestando la validità di una donazione e domandando la divisione dei beni comuni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione e disposto la divisione. L’appello proposto dalle odierne ricorrenti era stato dichiarato inammissibile per tardività; la Cassazione, con una precedente ordinanza, aveva cassato quella decisione disponendo la riassunzione davanti allo stesso ufficio.
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’Appello ha accolto in parte l’appello, dichiarando l’inefficacia della donazione e regolando la divisione, con condanna delle appellate alle spese. Le ricorrenti impugnano per cassazione la sola statuizione sulle spese, contestando la soccombenza loro addossata e la misura della liquidazione per il giudizio di legittimità e per la fase di appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura l’applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., deducendo che, avendo la sentenza di rinvio accolto un solo motivo di appello, la condanna alle spese non poteva fondarsi su una soccombenza piena delle appellate. La Corte disattende la doglianza: l’accoglimento, sia pure parziale, di uno dei motivi ha determinato la soccombenza ancorché parziale delle appellanti.
Il principio posto è più ampio. Il giudizio di soccombenza non può essere limitato alla sola sorte dell’appello, in relazione al numero dei motivi accolti o rigettati, ma richiede la verifica dell’esito complessivo del giudizio, comprese le statuizioni di primo grado non positivamente attinte dai motivi. Nel caso concreto è risultata confermata la soccombenza delle convenute quanto al rigetto della domanda di usucapione e alla declaratoria di inefficacia della donazione. La Corte richiama Cass. n. 24502/2017 e Cass. n. 8421/2017 per ribadire che resta insindacabile in sede di legittimità la scelta del giudice di escludere la compensazione e di individuare la parte prevalentemente soccombente.
Il secondo motivo attiene alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte richiama Cass. n. 31884/2018 e Cass. n. 19989/2021 per affermare che i parametri del d.m. n. 55/2014 trovano applicazione ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga dopo l’entrata in vigore del decreto, purché la prestazione non sia stata ancora completata. In caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ., applica la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello. Poiché lo scaglione di valore applicabile prevede i compensi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, ma nulla per la fase istruttoria o di trattazione, la liquidazione di un compenso per quest’ultima integra violazione delle previsioni tariffarie.
Quanto alla fase decisionale, il massimo liquidabile è aumentabile per il numero degli assistiti. La Corte richiama Cass. n. 461/2020 e Cass. n. 18047/2022 sull’onere di motivazione, riconoscendo che la sentenza impugnata vi ha assolto facendo riferimento, tra i criteri, anche al numero delle parti. Anche tenuto conto dell’incremento, la somma liquidata risulta superiore al massimo, con conseguente accoglimento parziale del motivo.
Il terzo motivo, relativo alla liquidazione della fase di appello, è invece rigettato: la Corte distrettuale ha legittimamente incrementato l’importo in ragione del numero delle persone assistite, sicché la liquidazione resta entro i limiti tariffari. Ne segue la cassazione della sentenza sul motivo accolto e la decisione nel merito, con nuova liquidazione della fase decisionale del giudizio di legittimità e compensazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.