Il creditore può munirsi di un secondo titolo esecutivo senza che la notifica del precetto determini la consumazione dell’azione (Cass. civ. Sez. 2 n. 5199 del 08.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo, può procurarsene un secondo per la medesima ragione creditoria, purché l’azione non si sia consumata, non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. e non ricorra un’ipotesi di abuso del diritto o del processo. La notificazione dell’atto di precetto, essendo attività prodromica all’esecuzione e non inizio della stessa, non determina la consumazione dell’azione né impedisce al creditore di ottenere un secondo titolo esecutivo, sempre che ricorrano i restanti presupposti. L’interesse ad agire può essere ravvisato nella possibilità, garantita solo dal decreto ingiuntivo, di iscrivere ipoteca giudiziale. Non integra abuso del processo la scelta del creditore di avvalersi della via monitoria per tale finalità, quando non agisca al solo scopo di aggravare la posizione del debitore.
Il Fatto
Una società creditrice, dopo aver notificato al debitore un atto di precetto fondato su una cambiale, otteneva un decreto ingiungente per il medesimo credito, basato sullo stesso effetto cambiario. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione del debitore, ritenendo che la precedente notifica del precetto precludesse la concessione di un secondo titolo esecutivo.
Il Tribunale, adito in appello dalla creditrice, riformava la decisione, affermando che non esiste un divieto assoluto di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragione di credito. Il debitore proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio del ne bis in idem, la consumazione dell’azione e l’abuso del diritto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo la proposta di definizione anticipata formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e ritenendo infondata la tesi del ricorrente. Ha infatti ribadito il principio di diritto secondo cui il creditore può procurarsi un secondo titolo esecutivo, purché non ricorrano circostanze ostative quali la consumazione dell’azione, la violazione del ne bis in idem, la mancanza di interesse ad agire o l’abuso del processo, richiamando il precedente di Cass. 21/5/2025, n. 13612.
Con specifico riguardo alla fattispecie concreta, la Corte ha escluso la sussistenza di tali circostanze. Quanto alla dedotta consumazione dell’azione, essa si sarebbe potuta verificare solo se il creditore avesse avviato un secondo giudizio di accertamento sul medesimo credito. La notifica del precetto, invece, è stata qualificata come attività prodromica all’esecuzione, che non comporta l’inizio della stessa e non incide sulla possibilità di duplicare il titolo esecutivo.
La Corte ha poi ritenuto correttamente integrato l’interesse ad agire nella facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale, che solo il decreto ingiuntivo può garantire. Tale finalità ha escluso anche la configurabilità di un abuso del processo, fattispecie che ricorre, nell’ambito dell’azione esecutiva, quando il creditore agisce senza un proprio apprezzabile interesse e al solo scopo di far lievitare il credito moltiplicando spese evitabili, in violazione dell’obbligo di correttezza ex art. 1175 cod. civ., come chiarito da Cass. 17/3/2021, n. 7409.
La pronuncia ha infine condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somme previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. richiamato dall’art. 380-bis cod. proc. civ., attribuendo a tale condanna funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali defatigatori, in conformità a Cass. Sez. U, 22/9/2023, n. 27195.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 100 c.p.c. – Interesse ad agire
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati