Cassazione decide nel merito su spese di lite sotto minimi tariffari inderogabili (Cass. civ. Sez. V n. 19994 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, i minimi tariffari forensi, dopo le modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018 al d.m. n. 55/2014, sono inderogabili in sede di liquidazione giudiziale, in assenza di diversa convenzione tra le parti. Il giudice non può liquidare compensi inferiori ai valori minimi dei parametri applicabili ratione temporis, né sostituire alla tariffa una valutazione di esiguità della posta o di contegno processuale della parte. Accertata la violazione, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito la liquidazione, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’opposizione a un’intimazione di pagamento e alle cartelle in essa richiamate, per crediti tributari di modesto importo. Esperita senza esito la mediazione, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ravvisando la prescrizione dei crediti per difetto di atti interruttivi successivi al 2014, e ha condannato l’ente della riscossione alle spese, liquidandole in misura contenuta e con distrazione in favore del difensore antistatario.

La contribuente ha impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo che la liquidazione era inferiore ai valori minimi dei parametri applicabili. Il giudice d’appello ha rigettato il gravame, valorizzando la motivazione di primo grado e la mancata costituzione dell’appellata, e ha disposto la compensazione delle spese del grado. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, delle tabelle di parametri e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992. Il vizio è ricondotto all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La Corte muove da un dato temporale decisivo: la decisione di primo grado è intervenuta nel 2020, quindi dopo l’entrata in vigore delle modifiche che il d.m. n. 37/2018 ha recato al regolamento sui compensi. Da quel momento i minimi tariffari sono espressamente inderogabili.

La regola è confermata dalla giurisprudenza di legittimità, già espressa anche sulle modifiche del 2022. Le variazioni al d.m. n. 55/2014 introdotte dal d.m. n. 147 del 2022 non hanno inciso sull’inderogabilità dei minimi nella liquidazione giudiziale in mancanza di diversa convenzione: la soppressione delle parole “di regola” in tutti i commi in cui ricorrevano ha ridotto il margine di discrezionalità del giudice, ha reso più omogenea l’applicazione dei parametri e ha rafforzato la coesione della categoria professionale (Cass. n. 24993 del 2023).

Ne discende che il giudice d’appello avrebbe dovuto accogliere la censura e procedere a nuova quantificazione. Il motivo è pertanto fondato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.. Un’interpretazione conforme all’art. 111 Cost. e ai poteri riconosciuti dall’art. 385, secondo comma, cod. proc. civ. consente alla Corte di liquidare direttamente le spese di merito, risultando illogico imporre il giudizio di rinvio per un’operazione ancorata a parametri di legge (Cass. n. 13446 del 2025, che richiama Cass. n. 14199 del 2021, Cass. n. 1761 del 2014 e Cass. n. 211 del 2016). La liquidazione segue la nota spese calcolata nei minimi, sul valore della controversia, per entrambi i gradi; le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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