Notificazione ex art. 140 c.p.c. e decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 4908 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione di atti giudiziari, la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, ovvero decorsi dieci giorni dalla sua spedizione solo nell’ipotesi in cui la raccomandata non sia stata ricevuta; non rileva, invece, il momento del ritiro dell’atto depositato presso la Casa comunale, né quello della compiuta giacenza della raccomandata presso l’ufficio postale. La diversa disciplina rispetto alla notificazione a mezzo posta di cui all’art. 8 l. n. 890/1982 non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, non essendo predicabile un dovere del legislatore di uniformare il trattamento di situazioni processuali assimilabili, ove non risultino lesi i diritti di difesa. La conoscibilità dell’atto, in luogo della sua effettiva conoscenza, realizzata tramite il ricevimento della raccomandata informativa, soddisfa le garanzie difensive, essendo rimessa al destinatario l’iniziativa per il tempestivo ritiro dell’atto. La decadenza dal termine per l’opposizione è imputabile alla parte che abbia ricevuto la raccomandata informativa e non si sia attivata, escludendosi la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. e l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in assenza di prova di un’irregolarità della notificazione, di caso fortuito o di forza maggiore.

Il Fatto

La società ricorrente proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore della controparte per il corrispettivo di una fornitura di prodotti ittici, deducendo l’avvenuta conclusione di una transazione. Il Tribunale dichiarava l’opposizione inammissibile per tardività, essendo la notificazione del decreto avvenuta ex art. 140 c.p.c.; la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo corretta la decorrenza del termine dalla ricezione della raccomandata informativa e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. La società proponeva ricorso per cassazione, riproponendo la questione di incostituzionalità degli artt. 140, 641 e 645 c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., e lamentando l’erroneo rigetto della richiesta di rimessione in termini e della domanda di opposizione tardiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, rigettandoli in quanto manifestamente infondati. Quanto alla decorrenza del termine per l’opposizione, ha chiarito che, all’esito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 3/2010, il perfezionamento della notifica per il destinatario non coincide con la spedizione della raccomandata informativa, ma con il suo ricevimento; laddove la raccomandata non venga ricevuta, opera la presunzione di conoscibilità decorsi dieci giorni dalla spedizione. Nel caso di specie, la raccomandata era stata ritirata il 30.04.2014 e l’opposizione notificata il 13.06.2014, ben oltre il termine di quaranta giorni decorrente da tale data.

La Corte ha inoltre respinto la tesi della ricorrente secondo cui il termine dovesse decorrere dal ritiro dell’atto presso la Casa comunale o dalla compiuta giacenza della raccomandata, rilevando come la fattispecie della compiuta giacenza ex art. 8, comma 4, l. n. 890/1982 presupponga il mancato ritiro del plico e non trovi applicazione diretta alla notifica ex art. 140 c.p.c., il cui regime, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, discosta dal modello della notifica a mezzo posta. Tale difformità non determina una lesione dell’art. 3 Cost., non essendo comparabili le situazioni di chi abbia ritirato l’avviso e di chi non lo abbia fatto, e non essendo configurabile un dovere di uniformare istituti processuali diversi.

In ordine alla rimessione in termini, la Corte ha escluso la sua operatività, richiedendo la norma una decadenza incorsa per causa non imputabile alla parte; la correttezza della notificazione, che aveva posto l’opponente in grado di conoscere l’atto, rendeva la decadenza a lui imputabile. Analoga conclusione è stata raggiunta in relazione all’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che postula la prova di un’irregolarità della notificazione, di caso fortuito o di forza maggiore, nella specie non fornita né allegata. I precedenti di legittimità richiamati dalla ricorrente, lungi dal supportarne la tesi, sono stati interpretati nel senso di valorizzare l’accertamento dell’irregolarità della notifica e la mancata tempestiva conoscibilità dell’atto, circostanza diversa dalla conoscenza effettiva.

Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e distrazione in favore dei procuratori antistatari della controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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