Revocatoria, motivo di ricorso generico e vizio di motivazione non deducibile (Cass. civ. Sez. III n. 10931 del 25.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, in violazione dei requisiti prescritti dall’art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ., non esponga in modo chiaro i fatti essenziali della controversia e ometta ogni riferimento al contenuto della sentenza impugnata. Il vizio di motivazione, dopo la riforma del 2012, non è più deducibile in sede di legittimità e, ricorrendo una doppia sentenza conforme, è comunque inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ.. La condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. presuppone la soccombenza e i presupposti di legge, che il giudice di legittimità è tenuto a verificare.
Il Fatto
Un contribuente impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino, che aveva rigettato l’appello avverso la decisione del Tribunale di Novara. Quest’ultima aveva accolto la domanda revocatoria proposta dall’agente della riscossione in relazione a un atto di compravendita immobiliare, ritenendo sussistenti l’eventus damni e il consilium fraudis.
Nel giudizio di appello erano state censurate proprio le statuizioni relative ai due presupposti della revocatoria. La Corte territoriale aveva confermato la decisione di primo grado. Il ricorrente propone allora un unico motivo di impugnazione, dolendosi dell’errata valutazione dell’eventus damni in relazione al valore catastale dell’immobile, corrispondente al prezzo di vendita. L’agenzia delle entrate ha notificato controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo, formulato come “omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”, non rispetta i requisiti a pena di inammissibilità prescritti dall’art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ. L’esposizione omette la chiara indicazione dei fatti essenziali della controversia, non dà conto delle censure sollevate nei gradi di merito né della posizione delle parti.
In particolare, rileva la Corte, manca ogni riferimento al contenuto dell’impugnata sentenza. Il ricorso è quindi costruito senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento che intende attaccare, con ciò precludendo al giudice di legittimità di coglierne il nucleo argomentativo.
Il Collegio osserva inoltre che il motivo deduce un vizio di motivazione che dal 2012 non è più deducibile in sede di legittimità. Tale censura, ricorrendo nella specie una doppia sentenza conforme, è comunque inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., che appunto preclude la deduzione dei vizi di motivazione quando l’appello sia stato deciso con conferma della decisione di primo grado.
Sul piano delle conseguenze, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ritenuti sussistenti i presupposti di legge. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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