Errore revocatorio non decisivo se la motivazione resta autonoma (Cass. civ. Sez. II n. 13216 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. presuppone un errore di fatto consistente nella erronea percezione degli atti interni al giudizio di legittimità, con i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità. L’errore revocatorio deve essere essenziale e decisivo: tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve sussistere un nesso causale tale da potersi affermare con certezza che, in sua assenza, la pronuncia avrebbe avuto contenuto diverso. La decisività non sussiste quando il provvedimento impugnato trovi fondamento in ulteriori e autonome rationes decidendi, rispetto alle quali non sia contestato errore percettivo. Non integra vizio revocatorio l’errore di diritto, né l’errore di giudizio o di valutazione, né la scelta di trattazione congiunta dei motivi.
Il Fatto
Un gruppo di eredi propone ricorso per revocazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di cassazione, in sede di legittimità, aveva rigettato i primi due motivi e dichiarato inammissibili i successivi cinque motivi di un precedente ricorso, proposto contro la sentenza con cui la Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato la falsità di un testamento pubblico nella parte relativa alla presenza dei testimoni.
I ricorrenti deducono l’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte avrebbe omesso l’esame di alcuni motivi e avrebbe erroneamente qualificato la vicenda come ipotesi di doppia conforme. Resistono i controricorrenti; gli ulteriori intimati restano tali.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai consolidati principi in tema di revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., richiamando le Sezioni Unite n. 20013 del 2024. L’errore rilevante deve consistere in una svista percettiva, non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa, deve essere di evidenza assoluta e immediatamente rilevabile dal solo raffronto tra provvedimento e atti, e deve essere essenziale e decisivo.
Quanto alla omessa pronuncia su uno o più motivi, la Corte ribadisce che la revocazione è ammessa solo se il mancato esame derivi dall’erronea supposizione della inesistenza del motivo, conseguente a una svista. Il vizio è invece escluso quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche con motivazione che non abbia specificamente esaminato tutte le argomentazioni, perché in tal caso si deduce un errore di giudizio e non un errore di fatto.
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata aveva esposto il contenuto dei motivi dal terzo al settimo e li aveva trattati congiuntamente, dichiarandone l’inammissibilità in quanto volti a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali. Tale affermazione di connessione esclude che sia stato davvero omesso l’esame di un motivo: la Corte aveva ben presente la natura delle censure, proposte ai sensi dei nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.. La richiesta di una motivazione più analitica non integra errore revocatorio e costituisce, in sostanza, un uso strumentale del rimedio per ottenere una nuova disamina dei motivi.
La Corte riconosce, poi, che la notazione finale dell’ordinanza — secondo cui i ricorrenti avrebbero omesso di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado e di quella d’appello, come richiesto nell’ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ. — è realmente affetta da errore, perché la sentenza d’appello aveva riformato quella di primo grado. L’errore esiste, ma è carente dei requisiti della essenzialità e della decisività: le precedenti argomentazioni erano di per sé sufficienti a fondare la dichiarazione di inammissibilità dei cinque motivi, e la notazione introdotta da “Peraltro” costituiva solo una ragione aggiuntiva.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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