Nullità della delega professionale rilevabile solo prima del compimento dell’atto (Cass. civ. Sez. 2 n. 14691 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità della delega professionale per difetto di forma scritta, ex art. 9 del r.d.l. n. 1578/1933, può essere rilevata d’ufficio dal giudice od eccepita dalla controparte solo prima del compimento dell’atto per cui la delega è stata conferita. Dopo il compimento dell’atto, la nullità può essere allegata, nella prima istanza o difesa successiva, esclusivamente dalla parte il cui procuratore sia stato irregolarmente sostituito, che deve dedurre il difetto di autorizzazione, anche verbale, o l’avvenuta sostituzione contro la propria volontà. In mancanza di tale allegazione tempestiva, la nullità non può essere dichiarata, a norma degli artt. 156 e 157 c.p.c., avendo la delega raggiunto lo scopo cui era destinata. Il principio si applica anche al sistema previgente alla riforma del 2012, che ha ammesso la sostituzione del difensore senza delega scritta.
Il Fatto
Una società e il suo fideiussore proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo, ma all’udienza il sostituto del difensore, privo di delega scritta, dichiarava il fallimento della società opponente, determinando l’interruzione del giudizio. Il procedimento non veniva riassunto nei termini e, su istanza della creditrice, il Tribunale ne dichiarava l’estinzione con ordinanza.
A seguito dell’impugnazione, la Corte d’Appello annullava l’ordinanza per violazione del contraddittorio, rimettendo la causa al primo giudice. Riassunto il giudizio, il Tribunale dichiarava nuovamente l’estinzione. L’appello avverso tale sentenza veniva rigettato dalla Corte territoriale, che riteneva la sostituzione del difensore valida in quanto la questione non era stata sollevata d’ufficio né eccepita dalla controparte prima del compimento dell’atto. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’erede universale del fideiussore.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente richiamato il principio della “ragione più liquida”, in forza del quale, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio, poiché la loro effettuazione sarebbe ininfluente.
L’unico motivo di ricorso denunciava la violazione dell’art. 9, comma 3, r.d.l. n. 1578/1933, per avere la Corte di merito confermato l’estinzione del giudizio a seguito della mancata riassunzione, nonostante la dichiarazione di fallimento fosse stata resa da un sostituto privo di delega scritta.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, confermando il principio per cui la nullità della delega può essere rilevata d’ufficio o eccepita dalla controparte solo prima del compimento dell’atto. Successivamente, essa può essere fatta valere esclusivamente dalla parte nel cui interesse il requisito di forma è previsto, ossia quella il cui procuratore sia stato irregolarmente sostituito, come già statuito da Sez. 3, n. 29490 del 2019.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha dedotto che la sostituzione fosse priva di autorizzazione, anche solo verbale, né che fosse avvenuta contra voluntatem o in modo abusivo. Non avrebbe quindi potuto eccepire la nullità della delega per difetto di forma scritta al fine di contestare la conoscenza dell’evento interruttivo e la decorrenza del termine di riassunzione, richiamando a sostegno Sez. 1, n. 18285 del 2024 e Sezioni Unite n. 12154 del 2021.
La Corte ha precisato che, pur essendo la normativa del 2012 che ammette la sostituzione senza delega non applicabile ratione temporis, il principio era già consolidato nel sistema previgente, come confermato da Sez. 1, n. 2458 del 1994 e Sez. 3, n. 1167 del 2004. Ad abundantiam, ha ricordato che l’interruzione per fallimento è sottratta all’ordinario regime dell’art. 300 c.p.c., trattandosi di causa automatica di interruzione dichiarata dal giudice. La definizione conforme alla proposta ha comportato l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dall’art. 380-bis c.p.c., trattandosi di ipotesi di abuso del processo, sanzionata con la condanna al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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