Nullità del contratto di patrocinio preclusa dal giudicato sulla validità del rapporto (Cass. civ. n. 32803 del 09.11.2021)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla domanda di condanna al pagamento del compenso professionale copre il dedotto e il deducibile, con la conseguenza che la parte intimata non può invocare, in un successivo giudizio, la nullità del contratto di patrocinio che costituisce la fonte del credito azionato. La pronuncia di condanna presuppone necessariamente l’accertamento dell’esistenza e della validità del credito e della sua fonte, sicché la questione della nullità del rapporto resta coperta dal c.d. giudicato per implicazione. La disciplina del negozio concluso dal rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, e la ratifica del contratto stipulato dal falsus procurator, pur soggetta alla forma scritta ad substantiam, può essere implicita e desumersi da un atto scritto che manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus di far proprio l’operato del rappresentante, essendo sufficiente che la volontà di ratifica sia portata a conoscenza del terzo contraente.
Il Fatto
Un avvocato, dopo aver assistito una Camera di Commercio in diverse procedure di espropriazione forzata, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri compensi. L’ente opponeva il provvedimento, ma il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava l’ingiunzione. In sede di appello, la Corte territoriale riformava la decisione, rigettando l’opposizione e condannando l’ente al pagamento delle spese del doppio grado.
La Corte d’appello, in particolare, escludeva la nullità del contratto di patrocinio, valorizzando la conclusione di tanti contratti quante erano le procedure esecutive patrocinate e ritenendo sanato l’eventuale difetto di rappresentanza del segretario generale firmatario della procura, attraverso la ratifica implicita dell’ente, costituitosi nei giudizi con un nuovo difensore e fattore proprio delle attività compiute dal professionista revocato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui l’ente deduceva la violazione delle norme in materia di contratti pubblici e la conseguente nullità del contratto di patrocinio e della procura alle liti, censura non rivolta specificamente alla ricostruzione della vicenda negoziale operata dal giudice di merito, che aveva “atomizzato” il singolo contratto di patrocinio oggetto di lite. Tale ricostruzione, di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, non risultava scalfita dalle questioni sollevate.
La Corte ha inoltre rilevato che la questione della nullità era comunque preclusa dai numerosi giudicati formatisi tra le medesime parti in relazione al diritto al compenso del professionista. Richiamando il principio per cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, la Suprema Corte ha affermato che la pronuncia di condanna al pagamento del compenso presuppone necessariamente l’accertamento della validità del credito e della sua fonte. Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile preclude all’intimato di invocare in un diverso giudizio la nullità del contratto a monte, questione coperta dal c.d. giudicato per implicazione, in continuità con i principi delle Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 2014.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rigettato la censura relativa al difetto del potere di rappresentanza del segretario generale, dando continuità ai principi affermati da Cass. n. 28753/2018, resa tra le medesime parti. La disciplina dell’art. 1399 c.c. si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, e la ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del dominus, potendo desumersi implicitamente da un atto scritto che esprima una volontà incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza poteri. Nel caso di specie, la volontà di ratifica era stata univocamente palesata dalla costituzione dell’ente con un nuovo difensore, munito di valida procura, e dal recepimento delle richieste, domande e deduzioni già svolte dal professionista revocato. Tale apprezzamento di fatto, sorretto da idonea motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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