Opposizione a CTU previdenziale: il giudice decide su tutte le condizioni sanitarie (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13234 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al decreto di omologa della consulenza tecnica disposta nella prima fase dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell’art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., il giudice è investito dell’accertamento di tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, e non soltanto dei motivi di opposizione. Le contestazioni, anche parziali, alla CTU precludono l’emissione del decreto di omologa e rendono giuridicamente rilevante la sola statuizione resa all’esito dell’opposizione. Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio l’unico soggetto legittimato passivo è l’INPS, anche quando l’interessato intenda far valere l’accertamento sanitario nei confronti di altro soggetto, come nel caso dell’esenzione dal ticket sanitario.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, giudice dell’opposizione ad accertamento tecnico preventivo, respingeva il ricorso dell’assicurata avverso gli esiti della CTU che aveva escluso il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile ex art. 12 l. n. 118/1971, condannandola alle spese di lite.

La ricorrente impugnava la sentenza in cassazione con due motivi, deducendo la nullità per omessa pronuncia su domande esaminate dalla CTU e il conseguente errore nella regolamentazione delle spese. L’INPS resisteva con controricorso, eccependo anche il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all’accertamento utile all’esenzione dal ticket.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio già affermato secondo cui le contestazioni, anche parziali, alla CTU acquisita nella prima fase precludono l’emissione del decreto di omologa. Ne deriva che al giudice dell’opposizione è rimesso l’accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa, non solo sui motivi di opposizione; sono richiamate Cass. n. 3377 del 2019, Cass. n. 17090 del 2024 e Cass. n. 2746 del 2025.

È pertanto disattesa l’eccezione di inammissibilità delle censure fondata sull’asserita omologa parziale: l’unica statuizione giuridicamente rilevante, una volta introdotto il giudizio di opposizione, è quella resa all’esito dello stesso.

Quanto alla legittimazione passiva, la Corte richiama Cass. n. 26317 del 2022: nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio l’unico legittimato passivo è l’INPS, anche là dove l’interessato voglia poi far valere l’accertamento verso altro soggetto, come l’ASL per l’esenzione dal costo del ticket sanitario. L’oggetto del procedimento non è il riconoscimento del singolo beneficio, ma il solo accertamento dello stato psicofisico presupposto di un beneficio assistenziale.

Nel caso concreto la sentenza impugnata, rigettando l’opposizione, non aveva statuito sulla domanda di accertamento del requisito utile all’esenzione dal ticket e sul riconoscimento della condizione di handicap grave, rispetto alle quali nessuna contestazione era stata mossa alla CTU. Il primo motivo è quindi accolto, il secondo assorbito; la sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro giudice, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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