Supersocietà di fatto e abuso della società fallita: cassata la sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 74 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La supersocietà di fatto, ai sensi dell’art. 147, comma 5, legge fall., non richiede necessariamente l’assenza di abuso: la sussistenza del rapporto societario di fatto tra persone fisiche e una o più società di capitali non è esclusa dal fatto che queste ultime siano state programmaticamente piegate all’interesse dei soci o di chi le governa. All’iniziale affectio societatis può subentrare l’esercizio di un abuso sulla società, integrando la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Il giudice di merito, pertanto, non può fondare l’esclusione della supersocietà sulla mera lettura della massima giurisprudenziale, ma deve accertare in concreto i requisiti dell’art. 2247 cod. civ., indagando se l’abuso fosse originario o successivo all’accordo societario. La partecipazione agli utili e alle perdite in misura difforme dal conferimento non integra la nullità ex art. 2265 cod. civ., quando risulti una regolamentazione anche tacita.

Il Fatto

La curatela di una società fallita propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello ha revocato il fallimento, dichiarato in primo grado per estensione, dei soci di una pretesa supersocietà di fatto costituita con la società poi fallita.

Il giudice di secondo grado aveva ritenuto insussistente la supersocietà sulla base degli stessi dati fattuali valorizzati dalla curatela: la società già dichiarata fallita era risultata vittima, e non socia, dei reclamanti, essendo stata svuotata contro il proprio interesse. La curatela contesta la motivazione, deducendo la violazione dell’art. 147 legge fall. e dell’art. 2247 cod. civ., oltre all’omesso esame di fatti decisivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo e il secondo motivo congiuntamente. Richiamando il consolidato orientamento (Cass. n. 10507/2016, n. 7903/2020, n. 4784/2023), si osserva che l’art. 147, comma 5, legge fall. postula, per la configurabilità della supersocietà di fatto, la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale, tendenzialmente conforme all’interesse dei soci.

Tuttavia, i giudici di legittimità superano la lettura più rigida. Il fatto che una o più persone, fisiche o giuridiche, abusino della società controllata nell’interesse proprio non esclude la possibile sussistenza di un rapporto societario di fatto con la società stessa, tutte le volte in cui all’iniziale affectio subentri l’esercizio di un abuso su di essa.

La Corte precisa che non è incompatibile con il rapporto societario non formalizzato che le società siano state programmaticamente volte a farsi carico dei debiti in misura superiore agli utili ricevuti. La partecipazione agli utili e alle perdite, pur essendo elemento essenziale, si presta a regolamentazioni difformi: l’esclusione totale integra la nullità ex art. 2265 cod. civ., ma una regolamentazione difforme dal capitale conferito, anche tacita, è espressione di autonomia delle parti.

La Corte d’Appello non si è attenuta a tali principi: astenendosi dall’esame della situazione concreta e rifacendosi in modo generico ai dati fattuali della curatela, ha escluso la società di fatto sulla base di una superficiale lettura della massima giurisprudenziale, senza indagare se l’abuso fosse originario o successivo. Il terzo motivo è parimenti fondato: le conclusioni subordinate rese dalla curatela nella comparsa di reclamo, con richiamo specifico al ricorso introduttivo, sono idonee a evidenziare la volontà di riproposizione della domanda di fallimento della holding di fatto, escludendo la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. Il quarto motivo è assorbito. La sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *