Sovraindebitamento del consumatore, meritevolezza e legge applicabile ratione temporis (Cass. civ. Sez. I n. 22078 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio l’accertamento compiuto dal giudice rescindente in ordine all’applicazione intertemporale della disciplina del sovraindebitamento non può essere rimesso in discussione. La legge n. 176/2020, di conversione del d.l. n. 137/2020, non trova applicazione alle procedure di sovraindebitamento introdotte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che la domanda di omologa del piano del consumatore resta assoggettata al requisito della meritevolezza di cui all’art. 12 bis, comma 3, legge n. 3/2012, nel testo ratione temporis applicabile. La questione concernente la mancata verifica del merito creditizio da parte del creditore, per la prima volta dedotta in sede di legittimità, costituisce motivo nuovo e va dichiarata inammissibile. È infine infondata la censura di motivazione apparente quando il giudice di merito abbia tratto dalla condotta del debitore elementi congrui per escludere la ragionevole prospettiva di adempimento.
Il Fatto
Il consumatore aveva introdotto una procedura di sovraindebitamento chiedendo l’omologa del piano. Il giudice monocratico aveva omologato il piano. La banca creditrice propose reclamo, che il Tribunale di Ragusa respinse con ordinanza del 18 febbraio 2021.
Avverso tale pronuncia la banca ricorse per cassazione. La Corte, con una precedente ordinanza, accolse alcuni motivi e cassò con rinvio, affermando che la domanda era soggetta al requisito della meritevolezza e che spettava al consumatore l’onere della prova. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Ragusa, con ordinanza del 15.06.2023, accolse il reclamo e rigettò la domanda di omologa. Il consumatore ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva, con i primi due motivi, che alla procedura pendente dovesse applicarsi la legge n. 176/2020, che avrebbe ricollegato l’esclusione dell’ammissibilità soggettiva ai soli atti dolosi in frode ai creditori, eliminando ogni valutazione discrezionale di meritevolezza. Su tale base assumeva che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo del creditore per omessa verifica del merito creditizio.
La Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili. Sul piano dell’applicazione intertemporale osserva che il tema era già stato scrutinato dal giudice rescindente: il ricorso introduttivo risaliva al 3 giugno 2020, epoca antecedente alla novella, e pertanto trovava applicazione l’art. 12 bis, comma 3, legge n. 3/2012. Tale accertamento, contenuto nel provvedimento di rinvio, non era e non poteva essere rimesso in discussione nel giudizio di rinvio.
Quanto alla pretesa inammissibilità del reclamo per mancata verifica del merito creditizio, la Corte rileva che si tratta di questione nuova, mai discussa né nel giudizio di rinvio né nelle fasi anteriori, e dunque non proponibile per la prima volta in sede di legittimità.
Il terzo motivo, che denunciava motivazione apparente e contraddittoria, è dichiarato infondato. Il Tribunale aveva spiegato come il ricorrente, nel 2016, in presenza di un pregresso indebitamento, avesse contratto nuovi prestiti al consumo, uno dei quali destinato all’acquisto di un’autovettura, dopo la revoca della carica dirigenziale e nella consapevolezza della provvisorietà del trattamento economico migliorativo. Da tale condotta i giudici di merito hanno tratto, con accertamento insindacabile in cassazione perché congruamente motivato, il convincimento che le obbligazioni fossero state assunte senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.
Il quarto motivo, che invocava l’art. 14 legge n. 3/2012 e il divieto di annullamento o risoluzione della procedura, è infondato: la norma disciplina l’annullamento e la risoluzione dell’accordo per frode o inadempimento, mentre il caso riguarda la legittimità dell’omologazione del piano. L’avvenuta esecuzione del piano non neutralizza l’interesse del reclamante avverso il provvedimento di omologa.
Il quinto motivo, relativo alla condanna alle spese, è infondato: il Tribunale ha correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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