Correzione errore materiale non incide sul contenuto della decisione (Cass. civ. Sez. I n. 29041 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dal semplice confronto tra la parte inficiata del provvedimento e le considerazioni della motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. La correzione non è quindi ammissibile quando l’accoglimento dell’istanza comporti una modifica della decisione non consentita con tale rimedio. Non sussistono neppure le condizioni per la revoca dell’ordinanza correttamente adottata. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa: non è possibile individuare una parte vittoriosa e una soccombente, né applicare il doppio contributo unificato.
Il Fatto
I ricorrenti propongono istanza ex art. 287 cod. proc. civ. nei confronti di due istituti di credito. Espongono che la cancelleria, avvedendosi della trasmissione telematica e di quella cartacea dello stesso ricorso — il primo non essendo che la scansione del secondo — lo aveva iscritto a ruolo due volte, assegnando due numeri di R.G. distinti.
Segnalata la circostanza con memoria, e chiesta la riunione dei fascicoli, la Corte con ordinanza del 26.12.2024 richiamava il procedimento parallelo e dichiarava il ricorso improcedibile per ne bis in idem, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Gli istanti chiedono allora la correzione o la revoca di quel provvedimento, deducendo un difetto percettivo: non due ricorsi identici, ma un unico ricorso iscritto due volte per errore di cancelleria.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato e ricostruisce la funzione del rimedio. Il procedimento di correzione serve a rimediare a un difetto di corrispondenza tra il pensiero del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte inficiata con le considerazioni della motivazione. Il richiamo è a Cass., Sez. L., 11 agosto 2020, n. 16877.
Il limite è netto: la procedura non è esperibile quando l’accoglimento dell’istanza comporti una modifica della decisione non consentita con tale rimedio. Nel caso di specie l’istante non mira a emendare un difetto di scrittura, ma a incidere sull’accertamento del ne bis in idem e sulle conseguenze in materia di contributo unificato: esattamente il contenuto concettuale e sostanziale del provvedimento, sottratto al rimedio.
Quanto alla revoca, la Corte esclude che ne sussistano le condizioni, essendo l’ordinanza correttamente adottata. Il profilo del difetto percettivo addotto dagli istanti non apre dunque alcuno spazio, restando confinato nella valutazione di merito già espressa.
Infine, il regime delle spese. La Corte esclude che vi sia luogo a provvedere, perché il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente. Il richiamo è a Cass. n. 12184/2020, Cass. n. 21213/2013, Cass. n. 10203/2009 e Cass., S.U. n. 9438/2002. Per la stessa ragione resta esclusa l’applicazione del doppio contributo. Il ricorso è quindi rigettato.
Nota della Redazione
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