Estinzione dell’appello e prescrizione decennale del credito contributivo dopo il giudicato sulla sentenza di primo grado (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11517 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione determina, ai sensi dell’art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado impugnata, con la conseguenza che il credito contributivo azionato, divenuto titolo giudiziale, è soggetto al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati, e non più al termine quinquennale ordinario. A seguito dell’impugnazione per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l’intera fattispecie prescrizionale, inclusa la decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio la corretta individuazione del termine iniziale, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla censura dedotta.
Il Fatto
L’I.N.P.S. aveva notificato al dante causa dell’odierno ricorrente un preavviso di iscrizione ipotecaria per il pagamento della contribuzione relativa agli anni dal 1982 al 1991. Il contribuente aveva proposto opposizione, rigettata dal Tribunale di Bari, il quale aveva ritenuto correttamente notificate le cartelle e, conseguentemente, infondata l’eccezione di prescrizione del credito.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 29.04.2024, confermava la decisione di primo grado, ritenendo che la richiesta di rigetto nel merito dell’opposizione spiegata dall’Inps nel distinto giudizio instaurato dal dante causa dell’odierno ricorrente — il cui appello, dichiarato interrotto per la morte del predetto, si era estinto per mancata riassunzione — avesse interrotto la prescrizione del credito contributivo, con la conseguenza che alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria del 3.5.2018 il credito non era ancora prescritto. Avverso tale sentenza, l’erede ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2943 e 2945, secondo comma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudizio di opposizione avverso il previo avviso di addebito, prima interrotto in grado di appello e poi estinto per mancata riassunzione, non era passato in giudicato. Pertanto, il disposto dell’art. 2945, secondo comma, c.c. — secondo cui la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato dell’atto che instaura il giudizio — non sarebbe stato applicabile e la prescrizione quinquennale sarebbe maturata al momento della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, pur rilevando che il dispositivo della sentenza impugnata era conforme a diritto e che alla stessa spettava pertanto correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. In via preliminare, il Collegio ha richiamato il principio per cui, a seguito dell’impugnazione per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l’intera fattispecie prescrizionale rimane sub iudice e il giudice di legittimità può valutare d’ufficio la corretta individuazione del dies a quo, in quanto aspetto logicamente preliminare, potendo individuare d’ufficio i profili di diritto rilevanti per decidere le questioni sottoposte, purché non coperti da giudicato interno (cfr. Cass. 03/10/2022, n. 28565; Cass. 18/02/2021, n. 4272).
Nel caso di specie, il giudizio di opposizione avviato dal dante causa del ricorrente nel 2001 non si era estinto in primo grado, ma era giunto a una pronuncia di merito. L’estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione, ai sensi dell’art. 338 c.p.c., comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Il titolo della pretesa, essendo divenuto giudiziale, ha determinato un nuovo decorso della prescrizione in dieci anni, ex art. 2953 c.c., con la conseguenza che il credito portato dal preavviso di iscrizione ipotecaria notificato nel 2018 non era affatto prescritto.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il diritto alla riscossione azionato mediante cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato è azionabile nel termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati, principio trasponibile anche all’avviso di addebito e alle contribuzioni previdenziali (cfr. Cass. n. 25222/24; Cass. n. 8105/19).
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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