Giurisdizione ordinaria sulla retribuzione e obbligo di rimessione al primo giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21356 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia instaurata da un dipendente pubblico datore di lavoro di una struttura sanitaria, che rivendica la corretta corresponsione della retribuzione di posizione variabile aziendale in applicazione della contrattazione collettiva di riferimento, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La posizione giuridica soggettiva vantata va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte, con conseguente difetto della giurisdizione amministrativa. Il giudice d’appello, che riformi la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha la giurisdizione negata dal primo giudice, non può decidere nel merito la pretesa, ma deve pronunciare sentenza con cui rimanda le parti davanti al primo giudice, ai sensi dell’art. 353, comma 1, cod. proc. civ. nella versione applicabile ratione temporis.

Il Fatto

Un dipendente di una struttura sanitaria ha chiesto il pagamento di differenze retributive per la retribuzione di posizione variabile aziendale, ottenendo due decreti ingiuntivi. La struttura ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Taranto, che ha accolto le opposizioni dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il lavoratore ha appellato le due sentenze. La Corte d’appello di Lecce, disposta la riunione, ha accolto l’appello affermando la giurisdizione del giudice ordinario e decidendo nel merito.

La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, censurando in particolare la nullità della sentenza per omessa rimessione al primo giudice dopo la riforma della declinatoria di giurisdizione. Il lavoratore non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte conferma la giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza impugnata si è attenuta alla giurisprudenza consolidata, richiamando Cass., Sez. L, n. 33975 del 5 dicembre 2023, che ha qualificato come diritto soggettivo la posizione del dipendente che contesti la legittimità dei provvedimenti del datore pubblico sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, in linea con Cass., SU, n. 33356 dell’11 novembre 2022, Cass., SU, n. 17568 del 28 giugno 2019 e n. 18262 dell’8 luglio 2019.

Il secondo motivo è invece fondato. L’art. 353, comma 1, cod. proc. civ., nella versione applicabile alla fattispecie, anteriore all’abrogazione disposta con il d.lgs. n. 149 del 2022, perché l’impugnazione è anteriore al 28 febbraio 2023, prevede che il giudice d’appello, se riforma la sentenza dichiarando che il giudice ordinario ha la giurisdizione negata dal primo giudice, pronunci sentenza con cui rimanda le parti davanti al primo giudice.

La Corte d’appello, riformata la declinatoria di giurisdizione, non poteva quindi valutare nel merito la pretesa dei dirigenti medici in ordine alla rideterminazione della retribuzione di posizione variabile aziendale, ma doveva limitarsi a rimandare le parti davanti al primo giudice. La sentenza è pertanto cassata sul punto, con rinvio al Tribunale di Taranto.

Il terzo e il quarto motivo, trattati congiuntamente per connessione, restano assorbiti dall’accoglimento del secondo e dalla cassazione sul punto. In definitiva la Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti gli altri e rinvia la causa al Tribunale di Taranto, che deciderà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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