Revocazione della confisca di prevenzione e limiti dell’elemento di novità (Cass. pen. Sez. I n. 7066 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della confisca di prevenzione, il provvedimento giudiziario sopravvenuto può integrare l’elemento di novità richiesto dall’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 solo se incide effettivamente sull’accertamento della pericolosità sociale già cristallizzato nel titolo ablatorio definitivo. La sentenza di non doversi procedere per bis in idem che delimiti temporalmente la partecipazione associativa non travolge di per sé la valutazione di correlazione tra pericolosità e incremento patrimoniale, quando tale valutazione si fondi su un complesso di elementi ulteriori, puntualmente descritti e non specificamente contestati. Il ricorso che riproponga argomenti già esaminati in sede di legittimità, senza muovere censure specifiche alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, è inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, con decreto del 16.10.2024, ha rigettato l’istanza di revocazione della confisca proposta ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 nell’interesse del proposto e dei terzi acquirenti formali del bene, già donato ai figli.
I ricorrenti hanno dedotto che la sentenza della Corte d’appello di Roma del 5 luglio 2023, pronunciata per bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., costituirebbe fatto nuovo: essa confermerebbe che la partecipazione associativa decorre solo dal 2007, mentre l’acquisto dell’immobile risale al 1996. Ne deriverebbe il venir meno dei presupposti originari della confisca, fondata sulla pendenza di un procedimento che collocava la pericolosità in epoca anteriore.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il provvedimento impugnato ha ancorato la valutazione di pericolosità sociale e la sua correlazione con l’incremento patrimoniale a un complesso di elementi puntualmente descritti, desunti dal titolo ablatorio divenuto definitivo. Il ricorso omette di criticare specificamente tali elementi e si limita a sostenere l’idoneità della pronuncia romana a delimitare temporalmente la pericolosità già accertata.
Proprio l’assenza di una specifica censura su quei dati determina l’inammissibilità delle doglianze: la sentenza sopravvenuta non è stata ritenuta idonea a limitare l’estensione della pericolosità accertata, che copre l’intero periodo in cui è maturato l’incremento patrimoniale confiscato.
La Corte ricorda poi che avverso la confisca confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro il 17.02.2021 gli stessi ricorrenti avevano già proposto ricorso per cassazione, prospettando argomenti sostanzialmente identici, relativi alla delimitazione temporale dei fatti associativi e alla parziale improcedibilità per bis in idem.
Con la sentenza Sez. V n. 7787 del 13.12.2021, dep. 2022, questa Corte aveva già chiarito che la confisca era stata adottata su nuova proposta, fondata su un elemento nuovo ravvisato nella sentenza definitiva del processo “Itaca”: tale pronuncia aveva ripercorso l’intera storia criminale del proposto, collocandone l’inserimento nel contesto mafioso sin dai primi anni Novanta, con la conseguenza che l’acquisto del 1996 rientrava in epoca di piena operatività criminale.
Nel caso odierno i ricorrenti hanno sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni già esaminate in occasione del provvedimento ablatorio definitivo, senza dedurre critiche specifiche alla ratio decidendi del decreto impugnato. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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