Reato permanente oltre termine indagini integra nuova iscrizione non aggiornamento (Cass. pen. Sez. I n. 7062 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato permanente, il decorso del termine massimo delle indagini preliminari non determina alcun obbligo di chiusura del procedimento né l’inutilizzabilità degli atti compiuti. Ove, dopo la scadenza del termine legale, emergano nuove circostanze attestanti il perdurare della condotta delittuosa, il pubblico ministero procede a una nuova iscrizione per lo stesso reato e nei confronti della medesima persona, con spostamento in avanti del dies a quo. La qualificazione degli atti del procedimento risponde a criteri oggettivi e non ai convincimenti, pur erronei, del pubblico ministero: di “aggiornamento” può parlarsi solo nei casi previsti dall’art. 335, comma 2, cod. proc. pen., ossia mutamento della qualificazione giuridica del fatto o sua diversa circostanziazione.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, investito di richiesta ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la custodia cautelare in carcere applicata all’indagato per partecipazione ad associazione mafiosa, usura, estorsione e illecita concorrenza con minaccia o violenza, escludendo i gravi indizi solo per un capo di usura e l’aggravante mafiosa per due contestazioni.

La difesa censurava, tra l’altro, il mancato riscontro all’istanza di ostensione delle tracce audio e la ritenuta legittimità delle investigazioni svolte oltre il termine delle indagini, sostenendo che l’aggiornamento dell’iscrizione dissimulasse una nuova iscrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, è principio fermo che il pubblico ministero non ha l’obbligo di trasmettere al giudice della cautela gli atti di indagine nella loro integralità: sono utilizzabili i risultati delle investigazioni di cui siano trasmessi i verbali riassuntivi, purché rappresentativi degli elementi posti a fondamento della richiesta e sia garantito il contraddittorio.

Il pubblico ministero dispone di un potere di selezione degli atti, sicché non viola l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. la mancata trasmissione dei supporti tecnici. La perdita di efficacia della misura consegue alla sola trasmissione mancata, non a quella difettosa. Nel caso concreto l’attività investigativa era stata compendiata nell’informativa ritualmente trasmessa e l’istanza difensiva era stata inoltrata all’ufficio intercettazioni: nessun ostacolo si era frapposto all’esercizio del diritto di difesa.

La Corte ribadisce che il difensore ha diritto di accedere ai supporti contenenti le conversazioni captate, anche mediante ascolto, senza necessità di indicare i RIT di riferimento; la illegittima compressione di tale diritto integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008.

Quanto ai termini delle indagini, la Corte esclude l’applicabilità ratione temporis delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022. Nel reato permanente, esaurito il termine massimo biennale ex art. 407, comma 2, cod. proc. pen., possono configurarsi segmenti temporali successivi: se emergono nuove circostanze attestanti il perdurare della condotta, si procede a nuova iscrizione, senza che l’inerzia del pubblico ministero equivalga ad archiviazione o determini inutilizzabilità. L’aggiornamento presuppone invece il mutamento di qualificazione o la diversa circostanziazione del fatto.

Il quarto motivo è inammissibile perché rivalutativo e versato in fatto: il controllo di legittimità non attinge la ricostruzione dei fatti, dovendosi verificare solo la congruità logica della motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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