Rigetto di nuova richiesta di decreto penale: abnormità del provvedimento del GIP (Cass. pen. Sez. III n. 1759 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, neghi il rito monitorio sul presupposto dell’avvenuta consumazione del potere del pubblico ministero di reiterare la richiesta è affetto da abnormità. L’apprezzamento del giudice ex art. 459, comma 3, cod. proc. pen. non può estendersi fino a interferire con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa sulle modalità di esercizio dell’azione penale e a negare il provvedimento in forza di un criterio di opportunità. Il rigetto della richiesta fa regredire il procedimento alla fase delle indagini e determina la piena riespansione dei poteri del pubblico ministero, che resta reintegrato nella totalità delle facoltà conferitegli dagli artt. 405 e ss. cod. proc. pen., ivi compresa la possibilità di formulare una nuova richiesta.

Il Fatto

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Bari aveva chiesto l’emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di un indagato per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Una prima richiesta, avanzata nell’agosto 2023, era stata respinta dal GIP sul presupposto dell’inesatto calcolo della pena. Il pubblico ministero aveva allora inoltrato una nuova richiesta, che il giudice ha rigettato con provvedimento del 6 giugno 2024, rilevando che una precedente richiesta era già stata respinta e che al pubblico ministero non restava che esercitare l’azione penale in via ordinaria o chiedere l’archiviazione.

Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l’abnormità dell’atto per aver il giudice ritenuto consumati i poteri di esercizio dell’azione penale in base a un presupposto non previsto dalla legge.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del rapporto tra la categoria dell’abnormità e il provvedimento con cui il GIP restituisca gli atti al pubblico ministero rifiutando l’emissione del decreto penale. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 20569 del 2018, che, pur negando l’abnormità in una diversa fattispecie, avevano precisato che l’apprezzamento discrezionale del giudice ex art. 459, comma 3, cod. proc. pen. non può spingersi sino a interferire con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell’azione penale e a negare il provvedimento richiesto in forza di un personale criterio di opportunità.

Da tale premessa discende che una decisione siffatta, pur rientrando nell’esercizio di un potere astrattamente attribuito al giudice, è affetta da abnormità per il suo contenuto eccentrico e singolare e per gli effetti di indebita regressione del procedimento.

La Corte sottolinea inoltre che, per effetto della restituzione degli atti a seguito del rigetto della richiesta, si verifica la piena riespansione dei poteri del pubblico ministero. La regressione del procedimento è effetto legittimo delle determinazioni del giudice di non dare corso al rito monitorio e, una volta venuta meno la funzione propulsiva della richiesta non accolta, il pubblico ministero è reintegrato nella totalità dei poteri quanto all’esercizio dell’azione penale e alle sue modalità. Nello stesso senso la Corte richiama la Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 2024.

Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio rileva che il principio affermato nel provvedimento impugnato non trova riscontro in alcuna previsione normativa e non è affermato neppure nelle sentenze richiamate dal GIP. La Sez. III n. 41392 del 2004 aveva in realtà precisato che la restituzione degli atti al pubblico ministero fa regredire il procedimento alla fase delle indagini, ripristinando le facoltà dell’organo di iniziativa penale e svincolandolo dal precedente atto. Neppure la Sez. II n. 7582 del 2020 sostiene le ragioni del provvedimento impugnato, poiché in quel caso il rigetto discendeva dall’esercizio di poteri di controllo effettivamente spettanti al GIP, mentre nella vicenda in esame la ritenuta consumazione del potere di reiterare la richiesta non trova alcuna giustificazione nel codice di rito.

La Corte condivide quindi le conclusioni del Procuratore generale, che ha qualificato l’atto impugnato come abnorme, e annulla senza rinvio l’ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 405 c.p.p.

Tutte le 31 sentenze sull'art. 405 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *