Revocazione della confisca di prevenzione ammessa solo per fatti nuovi (Cass. pen. Sez. VI n. 600 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, la revocazione di cui all’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio, di merito o di legittimità, su elementi di fatto già oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria, al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 del medesimo articolo e in assenza di elementi sopravvenuti idonei a escludere l’originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca. La prova nuova rilevante è solo quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, ovvero quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva. Non è tale quella deducibile e non dedotta nel corso del procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.

Il Fatto

La ricorrente era stata destinataria di una confisca di prevenzione avente ad oggetto alcuni beni immobili, disposta dal Tribunale su richiesta dell’autorità, essendo stata riconosciuta soggetto socialmente pericoloso ai sensi di legge. Divenuta definitiva la misura ablatoria, la difesa ha proposto istanza di revocazione ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo il venir meno della base legale a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019.

La Corte di appello ha rigettato l’istanza, rilevando che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha riguardato la sola lett. a) dell’art. 1, comma 1, del medesimo decreto, restando pienamente operativa la lett. b), in forza della quale la confisca era stata applicata. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione dell’art. 28 e la nullità del provvedimento per vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che, sotto l’apparente deduzione della perdita di efficacia della base legale, la difesa ha in realtà tentato di superare la preclusione derivante dalla pronuncia di merito già adottata, senza allegare alcun elemento di fatto nuovo ed ulteriore.

Il Collegio ha richiamato l’interpretazione univoca dell’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, soffermandosi sulla natura tipica dell’istituto. La revocazione non è un mezzo ordinario di impugnazione, né un rimedio aperto alla riproposizione di questioni già decise: essa presuppone che siano sopravvenuti elementi idonei a travolgere l’accertamento dei presupposti della confisca.

In questa prospettiva la Corte ha richiamato il principio espresso da Sez. V n. 18000 del 14.02.2024, Rv. 286450, secondo cui la revocazione di cui al comma 2 dell’art. 28 non può servire a un nuovo giudizio su fatti già scrutinati nei gradi ordinari. Ha poi valorizzato il dictum delle Sezioni Unite n. 43668 del 26.05.2022, Rv. 283707, che ha definito i confini della prova nuova: quella sopravvenuta al procedimento, o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura.

Nessuna di tali evenienze è stata dedotta dalla ricorrente, che ha contestato nel merito la stessa sussistenza delle condizioni legittimanti la confisca, sia sotto il profilo degli indici di pericolosità, sia sotto quello della correlazione temporale tra pericolosità ed acquisto dei beni. Da ciò la Corte ha tratto la conferma dell’uso improprio dello strumento processuale prescelto, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *