Sequestro preventivo d’urgenza e mancata convalida entro 48 ore (Cass. pen. Sez. VI n. 599 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo d’urgenza disposto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, la caducazione della misura per mancata convalida entro il termine di quarantotto ore di cui all’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. non preclude al giudice il potere di imporre ugualmente il vincolo reale con efficacia ex nunc. L’inosservanza del termine non determina l’inefficacia del provvedimento cautelare, potendo il giudice avvalersi delle attribuzioni ordinariamente conferitegli dall’art. 321 cod. proc. pen. e disporre egli stesso il sequestro. Il termine per la convalida non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell’emissione del provvedimento da parte del giudice, non essendo configurabile che l’esercizio del potere attribuito in via ordinaria resti assoggettato a condizioni dipendenti dalla sfera di discrezionalità del pubblico ministero.

Il Fatto

Il tribunale ha rigettato l’istanza di riesame proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p., avente ad oggetto una somma di danaro sequestrata per sproporzione ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., in relazione a un’imputazione provvisoria di partecipazione ad associazione mafiosa e di costituzione e guida di una ulteriore associazione dedita al traffico di stupefacenti.

Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 321, commi 3-bis e 3-ter, cod. proc. pen. per la tardività della richiesta di convalida, formulata dal pubblico ministero oltre il termine di quarantotto ore dall’esecuzione, e per la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare reale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità. Il ricorrente omette di confrontarsi con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di segno contrario alla prospettazione difensiva, e non ne offre alcuna confutazione argomentata.

Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui, nel sequestro preventivo d’urgenza ordinato dal pubblico ministero o disposto dalla polizia giudiziaria, la caducazione della misura dovuta alla mancata convalida per inosservanza del termine di quarantotto ore non preclude al giudice il potere di imporre ugualmente il vincolo reale con efficacia ex nunc (Sez. VI n. 29960 del 06.07.2022).

Nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l’inosservanza del termine non impedisce al giudice di disporre autonomamente il sequestro con efficacia ex nunc, ben potendo negare la convalida e adottare comunque la misura ablatoria (Sez. III n. 15717 dell’11.02.2009).

Il percorso argomentativo si completa con il principio secondo cui la scadenza del termine previsto per la convalida del sequestro preventivo disposto dal pubblico ministero non determina l’inefficacia del provvedimento cautelare, perché il termine non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell’emissione del provvedimento da parte del giudice: non è possibile ritenere che l’esercizio del potere attribuito in via ordinaria sia assoggettabile a condizioni dipendenti dalla sfera di discrezionalità del pubblico ministero (Sez. III n. 42898 del 28.09.2004).

Poiché l’unico vizio dedotto deriva dalla scadenza di quel termine, che non incide sulla legittimità della misura cautelare ablatoria, la censura è inammissibile. Alla declaratoria segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, quantificata in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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