Ricorso per cassazione inammissibile per motivi di merito nel sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. 3 n. 15722 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.. Il vizio di motivazione è deducibile solo allorché il percorso argomentativo del provvedimento sia del tutto assente o si risolva in affermazioni talmente generiche da non consentire di cogliere l’analisi logico-giuridica compiuta dal giudice. È pertanto inammissibile il ricorso che tenda ad ottenere una differente e non consentita lettura del materiale investigativo o che censuri la valutazione della gravità indiziaria senza confrontarsi con l’ampia ed articolata motivazione del provvedimento impugnato. La declaratoria di inammissibilità comporta, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta cautelare avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di un indagato, gravemente indiziato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Il Tribunale del riesame di Messina, investito dell’appello della pubblica accusa, aveva però disposto il sequestro preventivo di un autocarro, riqualificando la condotta dell’indagato nella meno grave fattispecie di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 310 e 292 cod. proc. pen. e l’erronea valutazione della gravità indiziaria, sostenendo di aver frequentato la discarica solo in rare occasioni e con regolare documentazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che in materia di misure cautelari reali il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Quanto al vizio di motivazione, esso è configurabile solo quando il provvedimento sia del tutto carente o presenti affermazioni generiche che non rivelino l’iter logico-giuridico seguito dal giudice. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non presentava alcuna carenza argomentativa con riguardo alla gravità indiziaria, essendo basata su un solido apparato motivazionale.
Il collegio ha quindi rilevato una duplice causa di inammissibilità. In primo luogo, il ricorso tendeva a ottenere una diversa ricostruzione del materiale probatorio, ad esempio in ordine agli accessi dell’indagato nel sito, eccedendo i limiti del citato art. 325 cod. proc. pen.. Tale valutazione, propria del giudice di merito, non è consentita in sede di legittimità.
In secondo luogo, il ricorrente non si era confrontato con l’ampia motivazione dell’ordinanza che, richiamando documenti, riprese video, sopralluoghi e intercettazioni, aveva descritto il ruolo di numerosi soggetti nell’attività illecita, inclusi i conferimenti compiuti dall’indagato nelle giornate del 20 e 21 giugno 2023. Il Tribunale aveva inoltre dato conto dell’ingente quantità di rifiuti sversati nell’alveo di un torrente, senza alcun trattamento.
La Corte ha infine giudicato generiche le censure relative alla mancata valutazione autonoma del materiale probatorio e dei mezzi di prova a discarico, nonché quelle concernenti il mancato esame dei formulari FIR, prive di qualsiasi riferimento di contenuto. Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile. In assenza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto l’impugnazione senza colpa, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.