Omessa motivazione sulla detenzione domiciliare e vaglio sul lavoro di pubblica utilità (Cass. pen. Sez. 6 n. 4820 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive, il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi espressamente su tutte le richieste di sostituzione della pena detentiva avanzate dalla difesa, non potendo la mancata risposta sulla detenzione domiciliare sostitutiva ritenersi implicita quando il diniego abbia riguardato esclusivamente altra sanzione sostitutiva. La valutazione circa l’idoneità del condannato al lavoro di pubblica utilità non può fondarsi su stereotipi o su una prognosi paternalistica degli effetti psicologici dello svolgimento dell’attività presso un ente piuttosto che un altro: gli enti convenzionati sono tutti dotati di equivalente patente di idoneità, sicché la scelta del giudice può correlarsi alla tipologia criminologica del reato ma non implicare una valutazione personologica degli operatori dell’ente.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova aveva confermato la condanna di primo grado della ricorrente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, reato commesso all’interno della Casa circondariale dove la stessa era reclusa. Con motivo aggiunto, la difesa aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva, in via principale, con il lavoro di pubblica utilità e, in subordine, con la detenzione domiciliare sostitutiva.
La Corte territoriale aveva respinto l’istanza, concentrando la propria motivazione esclusivamente sul lavoro di pubblica utilità e omettendo ogni valutazione sulla richiesta subordinata di detenzione domiciliare. Avverso tale decisione, l’imputata aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione su entrambe le richieste.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza di entrambi i motivi. In primo luogo, ha rilevato che la Corte d’appello non aveva risposto alla richiesta di applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, né tale risposta poteva desumersi implicitamente dalla motivazione sul diniego del lavoro sostitutivo. Il primo motivo di ricorso è stato quindi ritenuto fondato.
Quanto al lavoro di pubblica utilità, la Corte ha ricordato che la valutazione del giudice di merito in materia di sanzioni sostitutive si ispira a una discrezionalità tecnica che deve essere modulata sui parametri di cui all’art. 133 cod. pen. Secondo il richiamato precedente di Sez. 6, n. 40433 del 2023, ai fini della prognosi negativa è necessario che il giudice non si limiti a indicare il fattore ostativo ma lo correli al contenuto della specifica sanzione invocata, fornendo adeguata motivazione sulla sua incidenza negativa sull’adempimento delle prescrizioni.
La Cassazione ha precisato che il grado di individualizzazione del giudizio deve muoversi nella cornice legislativa: a differenza di quanto previsto per la semilibertà e la detenzione domiciliare sostitutiva, per il lavoro di pubblica utilità l’art. 56-bis della legge n. 689/1981 non prevede l’intervento obbligatorio dell’UEPE, affidandosi all’architettura dei decreti ministeriali e alle convenzioni stipulate con i Tribunali che operano il vaglio di idoneità dell’ente “a monte”.
La valutazione del giudice non deve quindi tingersi di note paternalistiche né presumere competenze che non possiede, investendolo della valutazione delle attitudini dei singoli enti in ragione delle persone che li dirigono. Gli enti inseriti negli elenchi ministeriali sono tutti convenzionati e dotati di equivalente patente di idoneità; la scelta può correlarsi alla tipologia criminologica del reato ma mai implicare la prognosi degli effetti psicologici dello svolgimento del lavoro presso un dato ente. La Corte ha infine censurato la contraddizione logica della sentenza impugnata che, pur riconoscendo i progressi del percorso di risocializzazione, aveva ritenuto preferibile l’espiazione in carcere, tradendo lo spirito della riforma Cartabia. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello per nuovo giudizio sul solo trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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