Riapertura dei bilanci sanitari non consentita oltre l’approvazione regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 146 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riadozione del bilancio d’esercizio di un’azienda sanitaria, disposta dopo la scadenza del termine di approvazione regionale, non è consentita. Il potere di controllo della Regione, esercitato attraverso l’approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 11/2004, si consuma con il decorso del termine previsto e l’atto di approvazione cristallizza la rappresentazione contabile. La successiva emersione di elementi sopravvenuti, come il riparto definitivo del Fondo sanitario regionale, non costituisce né un errore contabile né un cambiamento di stima ai sensi del principio contabile OIC 29, ma un elemento nuovo che deve trovare allocazione nel bilancio dell’esercizio in cui il dato diviene disponibile. La riapertura del bilancio già chiuso viola i principi di cui all’art. 2423-bis, primo comma, c.c., compromettendo la continuità, la veridicità e la confrontabilità dei dati contabili.

Il Fatto

A seguito dell’istituzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, mediante fusione per incorporazione dell’ ex Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini”, la Sezione regionale di controllo ha avviato un’analisi della gestione contabile dell’ente, esaminando i bilanci d’esercizio dal 2020 al 2024. L’istruttoria ha rivelato che i bilanci degli esercizi 2020, 2022 e 2023 erano stati oggetto di plurime riadozioni, spesso su richiesta della Regione Calabria, intervenute in taluni casi dopo la scadenza del termine di approvazione. La questione centrale riguardava la corretta qualificazione giuridica di tali operazioni di modifica dei bilanci già formalmente adottati o approvati.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, citando l’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e l’art. 1 del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, che attribuiscono alle Sezioni regionali di controllo un sindacato di legalità e regolarità sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale. In questo quadro, ha valorizzato la giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza n. 39/2014, che qualifica il controllo come dinamico e finalizzato all’adozione di misure correttive. Con riferimento alla tutela del diritto alla salute, ha richiamato il principio espresso dalla sentenza n. 275/2016, secondo cui è la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio.

Sul punto nodale della riadozione, la Corte ha distinto l’ipotesi del cambiamento di stima contabile, disciplinato dall’OIC 29, dalla fattispecie in esame. Nel caso di specie, il contributo derivante dal riparto del Fondo sanitario regionale non era stato determinato alla data di adozione del bilancio, configurandosi un’ipotesi di assenza del titolo giuridico per la rilevazione del credito. La conoscenza successiva dell’ammontare spettante non è quindi una correzione, ma l’acquisizione di un elemento costitutivo del diritto, che non può essere retroattivamente iscritto mediante la riapertura dei documenti contabili.

La Sezione ha poi escluso che la riadozione possa essere giustificata come correzione di un errore contabile, in quanto il principio contabile OIC 29 prevede la rilevazione dell’errore nell’esercizio in cui viene individuato, non la riapertura del bilancio dell’esercizio precedente. Ha quindi censurato la prassi regionale di richiedere modifiche dopo la scadenza del termine di controllo, che determina l’esaurimento del relativo potere. L’atto di approvazione, intervenuto o formatosi per silentium, cristallizza la rappresentazione contabile dell’esercizio.

Oltre alle criticità procedurali, la pronuncia ha accertato il permanere di un grave disequilibrio economico-finanziario dell’azienda, evidenziato da perdite d’esercizio e da un patrimonio netto negativo e in progressivo peggioramento. Ha, infine, rilevato il superamento del tetto di spesa per il personale e l’illegittimo ricorso a proroghe contrattuali per servizi, oltre a carenze nella pubblicazione degli atti nella sezione “Amministrazione trasparente”, in violazione del d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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