Revocazione straordinaria: documenti nuovi solo se preesistenti al giudicato (Corte dei Conti Sez. III App. n. 126 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione straordinaria prevista dall’art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. presuppone il rinvenimento di un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. La parte che invoca tale motivo ha l’onere di indicare le ragioni della mancata produzione e di dimostrare l’impossibilità a essa non imputabile. Non integra il motivo revocatorio la prova formata successivamente al giudizio, né una consulenza tecnica di parte redatta anni dopo il passaggio in giudicato. La sentenza di un diverso giudizio, intervenuta tra altre parti, non è documento decisivo rinvenuto dopo la decisione. Il motivo di cui alla lett. f) non può risolversi nella riproposizione delle censure già esaminate, che maschererebbe un inammissibile terzo grado di merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva rivendicato il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto, ai sensi dell’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, con ricostituzione della posizione contributiva e riliquidazione della pensione. La domanda era stata respinta in primo grado. L’appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte dei conti, Sezione III centrale d’appello, con sentenza n. 453/2018, sul rilievo che nei giudizi pensionistici il gravame è consentito per soli motivi di diritto.
Il ricorrente ha allora proposto ricorso per revocazione, articolando tre motivi: il rinvenimento di documenti nuovi, tra cui la sentenza di altra sezione n. 91/2016 e tre relazioni tecniche di parte del 2024; un asserito errore di fatto consistente nell’esclusione del superamento della soglia; la contrarietà della sentenza ad altra pronuncia passata in giudicato. L’INPS ha chiesto il rigetto, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricordato che la revocazione è mezzo di impugnazione contro il vizio della volontà del giudice e che le ipotesi dell’art. 202, comma 1, c.g.c. sono tassative. Nelle fattispecie di cui alle lett. f) e g) essa opera come strumento ordinario; nelle altre, tra cui la lett. d), come rimedio straordinario, esperibile contro sentenze passate in giudicato.
Il Collegio ha poi ribadito il carattere non devolutivo del giudizio di revocazione: la cognizione non si estende alla totalità delle questioni decise. Sul motivo della lett. d), ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte e delle Sezioni Unite secondo cui la parte che abbia rinvenuto un documento anteriore alla decisione impugnata deve indicare le ragioni della mancata produzione e provare di esserne stata impossibilitata per fatto non imputabile; in difetto, il ricorso è inammissibile.
La Corte ha aggiunto che la nozione di documento preesistente va intesa in senso stretto, per ragioni di certezza processuale: la revocazione è riservata a chi non ha potuto produrre una prova già esistente, precostituita alla decisione viziata. Chi consegue una prova formata dopo il giudizio non può quindi superare gli effetti del giudicato già consolidatosi. Ne deriva che le consulenze di parte del 2024 e la sentenza n. 91/2016, intervenuta tra diverse parti, non integrano i presupposti invocati.
Quanto all’errore di fatto, la Sezione ha osservato che il ricorrente si limita a ripercorrere le tesi già sostenute in primo grado e in appello. Il Giudice dell’appello aveva correttamente esercitato il vaglio sui soli motivi di diritto, pervenendo a una pronuncia di inammissibilità. Anche la lett. g) è stata esclusa, poiché la contrarietà dedotta riguarda altra parte. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, per tardività e per carenza dei presupposti revocatori, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese stante la pronuncia solo in rito.
Nota della Redazione
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