Elevata qualificazione e tetto 2016: deroga solo nei limiti del CCNL (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 59 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il tetto di spesa per il trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 ha carattere cogente e va interpretato in senso stretto: esso comprende tutte le risorse destinate dall’ente al trattamento accessorio, qualunque sia la loro origine, comprese quelle stanziate con risorse proprie. L’art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019 non sopprime il limite, ma lo adegua in aumento o in diminuzione per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, presupponendo un incremento della dotazione organica rispetto al dato del 31 dicembre 2018. La sola applicazione del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, che ha elevato il valore massimo della retribuzione di posizione per gli incarichi di Elevata qualificazione, non giustifica la deroga al tetto: la deroga è consentita nei soli limiti quantitativi espressamente previsti dall’art. 79, comma 3, del CCNL, in attuazione dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 80/2021, o da altre disposizioni di legge.

Il Fatto

Un Comune ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo per le Marche, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, per sapere se il vincolo della spesa storica del 2016 possa essere derogato rivisitando i decreti di Elevata qualificazione, finanziando il maggiore costo con risorse proprie e senza intaccare le altre componenti del salario accessorio.

L’ente ha rappresentato di avere tre posizioni di Elevata qualificazione, con decreti prorogati fino alla scadenza del quinquennio 2021-2026, e ha prospettato due ipotesi di deroga: l’adeguamento del limite previsto dall’art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019 e l’applicazione dell’art. 13, comma 1, del CCNL 16 novembre 2022, che ha elevato il valore massimo della retribuzione di posizione. Il Comune ha espresso perplessità sulla seconda ipotesi, in presenza di sopravvenute esigenze organizzative.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, essa è stata formulata dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente. Sotto il profilo oggettivo, i quesiti attengono alla materia della contabilità pubblica, intesa come disciplina della gestione della spesa, e presentano carattere generale e astratto, non interferendo con altre funzioni della Corte o di altre magistrature.

Il quesito sub b) è stato dichiarato ammissibile solo in parte. La Corte ha richiamato il costante indirizzo secondo cui esulano dalla funzione consultiva le questioni di interpretazione delle clausole della contrattazione collettiva, per le quali operano la funzione di assistenza dell’ARAN e la procedura di interpretazione autentica. Resta scrutinabile, invece, la questione dei limiti di derogabilità del tetto di spesa in base alla disciplina collettiva. Le ulteriori domande sulle “finestre temporali” per la rivisitazione del trattamento accessorio sono state ritenute estranee al vaglio di merito.

Nel merito, il Collegio ha ricordato che l’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 ha introdotto un principio di invarianza della spesa per il trattamento accessorio, norma cogente di stretta interpretazione. Il valore soglia è inciso dall’art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019, che modula il limite in presenza di variazioni della dotazione organica: l’innalzamento presuppone un aumento dei dipendenti rispetto al 31 dicembre 2018, con adeguamento al valore medio pro-capite registrato in tale anno.

La Corte ha quindi escluso che il finanziamento con risorse proprie consenta di per sé la deroga. L'”ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio” ha valenza omnicomprensiva: rientrano nel tetto tutte le risorse stanziate in bilancio, indipendentemente dall’origine e dalla circostanza che provengano dai fondi contrattuali o direttamente dal bilancio dell’ente. Fanno eccezione le sole ipotesi previste dalla legge o individuate dalla giurisprudenza contabile, riconducibili alle spese etero-finanziate.

Quanto al rapporto tra tetto e contrattazione collettiva, la Corte ha richiamato l’art. 3, comma 2, d.l. n. 80/2021, che abilita il CCNL a superare il limite secondo criteri e modalità ivi definiti e previa copertura finanziaria. L’art. 79, comma 6, del CCNL 2022 ribadisce il rispetto del tetto e le eccezioni di cui al comma 1 non riguardano gli incarichi di Elevata qualificazione. Il comma 3 dell’art. 79 consente agli enti di incrementare le relative risorse in misura non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018, risorse non sottoposte al limite perché finalizzate all’art. 3, comma 2, d.l. n. 80/2021. Ne consegue che la sola applicazione del CCNL, con l’elevazione del massimo emolumento accessorio, non giustifica la deroga: l’ente deve operare all’interno della forbice contrattuale nel rispetto del tetto, salva la facoltà di deroga nei soli limiti dell’art. 79, comma 3.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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