Agente contabile e giudizio atipico a istanza di parte nel rapporto concessorio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 184 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto tra concessionario del servizio di riscossione dei tributi locali ed ente impositore, il concessionario assume la qualifica di agente contabile e la controversia sul pagamento dell’aggio rientra nella giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost. e dell’art. 172, lett. d), c.g.c. La domanda di pagamento del corrispettivo, non risarcitoria e interna al rapporto di dare-avere, va ricondotta al giudizio a istanza di parte atipico, clausola di chiusura del sistema contabile, che non si identifica con il giudizio di conto né con il giudizio di responsabilità amministrativa. Il rifiuto di pagamento fondato sull’asserita mancata rendicontazione non regge quando il concessionario abbia messo a disposizione dell’ente dati analitici, faldoni e un portale telematico di rendicontazione: il conto giudiziale resta estraneo al thema decidendum, che riguarda l’adempimento contrattuale. La mancata registrazione dell’impegno di spesa è adempimento contabile dell’ente e non lo esonera dal pagamento.

Il Fatto

La vicenda nasce dal rapporto di servizio tra una società concessionaria del servizio di riscossione coattiva di tributi locali e un ente comunale, in forza di due contratti di affidamento. La società, per il pagamento di venticinque fatture emesse per attività di accertamento e riscossione, ha ottenuto un decreto ingiuntivo davanti al giudice ordinario, poi opposto dall’ente con deduzione di un parziale pagamento di € 127.374,53.

Il Tribunale ha declinato la giurisdizione in favore del giudice contabile. La società ha quindi proposto ricorso in riassunzione ex art. 59 legge n. 69/2009 e art. 172 c.g.c., ottenendo dal giudice di primo grado l’accertamento del debito residuo di € 376.920,51 e la condanna dell’ente, dichiarato contumace. L’ente ha appellato deducendo tre motivi di gravame, incentrati sulla dedotta inadeguatezza della documentazione e sulla mancanza dell’impegno di spesa.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione del divieto dei nova ex art. 193 c.g.c., sollevata dalla società appellata. La Corte la ritiene infondata: alla parte rimasta contumace in primo grado non è preclusa né l’impugnazione né la deduzione di fatti principali, purché non si tratti di eccezioni in senso stretto non rilevabili d’ufficio. Le doglianze dell’ente restano nell’alveo della mera difesa, cioè della contestazione degli elementi costitutivi della pretesa.

Sul piano della giurisdizione, la Corte ricostruisce la portata dell’art. 172, lett. d), c.g.c., che radica la giurisdizione contabile su “altri giudizi a istanza di parte” nelle materie di contabilità pubblica. Muovendo dall’art. 103, comma 2, Cost., il giudice contabile ha giurisdizione tendenzialmente generale e la controversia tra concessionario della riscossione ed ente impositore, avendo ad oggetto la verifica dei rapporti di dare-avere, vi rientra.

La Sezione distingue il giudizio di conto (che presuppone un conto giudiziale), il giudizio di responsabilità amministrativa (a iniziativa esclusiva del p.m. contabile) e il giudizio a istanza di parte atipico, qualificato come clausola di chiusura del sistema. Quest’ultimo strumento è esperibile per controversie non risarcitorie, interne al rapporto di dare-avere, che non trovano collocazione nelle fattispecie tipiche tipizzate alle lett. a), b) e c) della medesima disposizione.

Nel merito, la Corte esamina il primo motivo e ricostruisce analiticamente il compendio documentale. I file Excel, i riepiloghi, i 155 faldoni messi a disposizione e il portale WebSoget consentono all’ente di risalire alle singole ragioni di credito. Le obiezioni sulla presunta indecifrabilità dei dati non reggono, poiché il Comune ben avrebbe potuto accedere alla sede della società o utilizzare il portale. Il giudizio verte sull’adempimento degli obblighi contrattuali e non sulla resa del conto, estranea al thema decidendum: le difese sul conto giudiziale integrano una mutatio libelli.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che le fatture non sono state contestate nell’an e nel quantum con un rigoroso incrocio di dati, ma genericamente. Il pagamento di talune fatture dopo la notifica del decreto ingiuntivo dimostra la capacità dell’ente di valutare l’esatto adempimento. Sul terzo motivo, la mancata registrazione dell’impegno di spesa è adempimento posto a carico dell’ente, che non può essere opposto a fondamento del mancato pagamento. L’appello è rigettato e la sentenza confermata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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