Obbligo di resa del conto giudiziale anche per la banca cassiere (Corte dei Conti Sez. II App. n. 36 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La banca che, in forza di convenzione con un’università statale, riscuote le entrate e paga le spese per conto dell’ente è agente contabile ed è tenuta alla resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 103 Cost. Il conto deve essere idoneo a rappresentare in modo analitico i risultati della gestione e non può essere sostituito da un documento meramente riassuntivo. La qualificazione del rapporto come mero servizio di cassa non esonera dall’obbligo, poiché la nozione di agente contabile prescinde dal nomen juris attribuito dalle parti e si fonda sul concreto maneggio di denaro pubblico. Ove la convenzione rinvii alle disposizioni applicabili ai servizi di cassa e tesoreria delle pubbliche amministrazioni, il conto va redatto secondo il modello dall’allegato n. 17 al d.lgs. n. 118/2011, che ha sostituito il previgente modello 11.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’istruttoria sul conto giudiziale reso da una banca in rapporto di convenzione con un’università statale per la riscossione delle entrate. Secondo il magistrato istruttore, il conto depositato si presentava come un mero documento contabile riassuntivo, intitolato verbale di verifica di cassa. Nonostante le reiterate richieste di deposito del conto su modello 11 allegato al d.P.R. n. 194/1996, o comunque rappresentativo della gestione, la banca avrebbe continuato a produrre il medesimo documento.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l’improcedibilità del conto. La banca ha proposto appello chiedendo l’integrale riforma, sostenendo di avere svolto solo il servizio di cassa e non di tesoreria e di non essere quindi tenuta alla resa del conto nei termini indicati.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge entrambi i motivi. Sul primo, rileva che la distinzione tra tesoriere e cassiere, delineata dall’art. 1, lett. a) e r), d.P.R. n. 97/2003, attiene all’ampiezza delle responsabilità: la tesoreria è gestione finanziaria globale, la cassa è presidio operativo circoscritto. Per qualificare l’investitura occorre però guardare a come il rapporto si è concretamente articolato.
Il quadro negoziale emerso dagli atti è ben più ampio di quanto dedotto. La stessa banca si è autoqualificata cassiere/tesoriere trasmettendo il documento di chiusura dell’esercizio; la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate indica come oggetto l’appalto del servizio di tesoreria; la convenzione contempla espressamente il servizio di tesoreria. L’intero accordo ricalca la disciplina dell’art. 209 TUEL.
La Corte osserva che il ripristino della Tesoreria unica ha ridotto il ruolo del tesoriere-appaltatore, senza però elidere l’istituto né espungere dall’ordinamento la convenzione di tesoreria. Le modifiche introdotte dall’art. 57, comma 2-quater, d.l. n. 124/2019 hanno soppresso gli obblighi di trasmissione del bilancio di previsione e delle variazioni, ma non hanno inciso sull’obbligo di resa del conto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene che la diretta applicabilità dell’allegato n. 17 al d.lgs. n. 118/2011 trovi ingresso tramite l’art. 6 della convenzione, che richiama tutte le disposizioni applicabili ai servizi di cassa e tesoreria delle pubbliche amministrazioni. L’art. 226, comma 1, TUEL rinvia espressamente al conto del tesoriere redatto su tale modello. L’appellante stessa, nella lettera di trasmissione, ha dichiarato di consegnare il conto redatto in conformità all’allegato n. 17.
L’inosservanza di tale autovincolo rende palese l’inadempimento. Per il ruolo di agente contabile e di tesoriere, la banca avrebbe dovuto presentare un conto realmente rappresentativo dell’attività compiuta, attitudine che il verbale di verifica di cassa non possiede. L’appello è quindi rigettato e la sentenza di primo grado confermata, con spese a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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