Omesso riversamento compensi per incarico non autorizzato e prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 203 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce occultamento doloso del danno l’omessa comunicazione all’amministrazione di appartenenza dell’attività extraistituzionale svolta, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla data della scoperta del fatto dannoso. La prescrizione, tuttavia, decorre dalla conoscenza o conoscibilità del danno quando il dipendente abbia reso autodichiarazioni che permettano all’amministrazione di attivarsi per il recupero delle somme. La mancanza dell’autorizzazione ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 comporta l’obbligo di riversamento dei compensi percepiti e la conseguente configurabilità di un danno erariale tipizzato ai sensi dell’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. citato.
Il Fatto
La Procura regionale della Calabria citava in giudizio un medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per violazione del divieto di cumulo di impieghi pubblici. Il convenuto, assunto nel 2004, aveva svolto dal 2010 un incarico di specialista ambulatoriale presso l’azienda sanitaria provinciale, senza richiedere la prescritta autorizzazione all’amministrazione di appartenenza. Il Ministero dell’interno, venuto a conoscenza dei fatti a seguito di una segnalazione del 2018, aveva avviato il procedimento disciplinare e richiesto formalmente la restituzione delle somme percepite.
Il convenuto eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione e la nullità della citazione; nel merito, contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo e del danno, invocando l’esistenza di una disciplina derogatoria per il personale sanitario dei vigili del fuoco e la prescrizione per tutte le annualità contestate.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando la disciplina del c.d. “doppio binario” di cui all’art. 53, comma 7 e comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001. La giurisdizione del giudice ordinario sussiste solo nell’ipotesi di azione esercitata dall’amministrazione in via di diritto comune; nel caso di specie, l’azione è promossa dalla Procura contabile per la fattispecie tipizzata di responsabilità erariale, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti. Viene dichiarata infondata anche l’eccezione di nullità della citazione, non richiedendo l’art. 87 c.g.c. un’identità perfetta tra l’invito a dedurre e l’atto di citazione, ma una mera corrispondenza dei fatti nei loro elementi essenziali.
Quanto all’eccezione di prescrizione, la Corte osserva come l’omessa richiesta di autorizzazione configuri occultamento doloso del danno, come confermato dalla modifica normativa introdotta dalla legge n. 1/2026, che ha espressamente ricondotto all’occultamento doloso le condotte realizzate “in violazione di obblighi di comunicazione”. Il termine di prescrizione decorre pertanto dalla data della scoperta del fatto, individuata nella segnalazione del 2018, con efficacia interruttiva dell’atto di costituzione in mora del 2022. Tuttavia, la Corte precisa che le autodichiarazioni rese dal dipendente nel 2011 e nel 2014 e la circolare ispettiva, che prevede una verifica dei due anni precedenti, avevano reso l’amministrazione conoscibile del danno per le annualità 2010-2014, con conseguente declaratoria di prescrizione per tali annualità.
Nel merito, la Corte ritiene fondata la domanda per le annualità residue, escludendo l’applicabilità al personale medico dei vigili del fuoco della disciplina derogatoria prevista per i medici della Polizia di Stato. L’art. 51, comma 2, d.lgs. n. 217/2005 non è una deroga al regime generale di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, ma si limita a precisare il divieto di esercitare attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti al Corpo, ferma restando la necessità dell’autorizzazione per l’attività esterna. La quantificazione tiene conto delle annualità non prescritte per un totale di euro 150.856,24. Viene rigettata la richiesta di decurtazione dei rimborsi spese, dovendo il riversamento del compenso essere effettuato a prescindere dagli oneri sostenuti.
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Nota della Redazione
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