Revocazione per dolo processuale: serve frode, non il mendacio (Cass. civ. Sez. I n. 21735 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, il dolo processuale di cui all’art. 395, n. 1, cod. proc. civ. non è integrato dalla mera violazione dell’obbligo di lealtà e probità dell’art. 88 cod. proc. civ., né dalle allegazioni false, dalle reticenze o dal mendacio. Occorre un’attività intenzionalmente fraudolenta, concretizzatasi in artifizi o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento della verità, così da pregiudicare l’esito del procedimento. L’errore di percezione revocatorio, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., riguarda l’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce a escludere o ad affermare, e non l’errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali. Il precetto dell’art. 398, comma 2, cod. proc. civ. impone di indicare le prove del giorno della scoperta del dolo fin dall’istanza di revocazione, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
Un azionista di una società, già attore in un giudizio risarcitorio contro gli amministratori, un istituto di credito e i suoi esponenti, aveva visto respingere la domanda in primo e secondo grado. Il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza del 2023, per difetto di specificità dei motivi e per l’inincontrabilità delle censure.
L’attore propone quindi ricorso per revocazione avverso quella ordinanza, articolando due motivi e sostenendo che i controricorrenti avevano sostenuto il falso sul suo conto e che la Corte non aveva percepito correttamente i motivi del ricorso originario, riducendone le ragioni. I controricorrenti resistono e invocano la condanna per lite temeraria.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 395, n. 1, cod. proc. civ. per dolo processuale della controparte, che avrebbe rappresentato contrariamente al vero la sua condotta e la falsità di un documento con cui altri azionisti gli avevano conferito la tutela dei propri diritti.
La Corte rileva anzitutto la tardività del motivo. L’art. 398, comma 2, cod. proc. civ. impone di indicare, già nell’istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta del dolo: la data deve costituire un preciso thema probandum e risultare ab initio, per consentire di verificare la tempestività dell’impugnazione. Non valgono a escludere l’inammissibilità l’integrazione in atti difensivi successivi né l’accertamento d’ufficio del giudice. Nel caso di specie la revocazione è stata proposta quasi un anno dopo la conoscenza del dolo, asseritamente coincidente con il giudizio di cassazione.
Nel merito, la doglianza non integra la fattispecie. Il dolo processuale non si identifica con la violazione dell’art. 88 cod. proc. civ., con le allegazioni false, le reticenze o il mendacio. Serve un’attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifizi o raggiri diretti e idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire l’accertamento della verità. Manca inoltre il nesso causale con la decisione, poiché il rigetto del motivo sulla legittimazione dell’attore non si è fondato sulla falsità del documento, ma sull’insussistenza del vizio di ultrapetizione.
Il secondo motivo, che denuncia l’errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. per l’errata percezione dei motivi del ricorso, è parimenti inammissibile. L’interpretazione dei motivi non dà luogo a errore di percezione, ma a errore valutativo. La configurabilità dell’errore revocatorio presuppone l’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce a escludere o ad affermare, non la pretesa errata valutazione delle risultanze processuali.
Infine, la domanda di condanna per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., è inammissibile, per non aver i controricorrenti allegato specificamente i fatti integranti la dedotta responsabilità. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, dandosi atto dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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