Giudicato esterno su nullità del termine e disdetta nel rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6758 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esplicito e implicito copre il dedotto e il deducibile e non si forma su singoli punti della motivazione, ma sulla complessiva portata della statuizione, da interpretarsi alla stregua del dispositivo e della motivazione che la sorregge. Qualora due giudizi tra le stesse parti concernano il medesimo rapporto giuridico e uno sia definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento di una questione di fatto e di diritto comune ad entrambe le cause, premessa logica indispensabile del dispositivo, preclude il riesame dello stesso punto anche nel successivo giudizio con finale diverso. Nel rapporto a termine, la scadenza di un contratto illegittimamente stipulato e la comunicazione della disdetta non integrano un licenziamento; non trovano perciò applicazione né l’art. 6 della legge n. 604/1966 né l’art. 18 della legge n. 300/1970, ancorché la conversione del rapporto dia diritto alla ripresa del posto.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice chiedendo l’accertamento della nullità del contratto di apprendistato, cessato per disdetta, la declaratoria della permanenza del rapporto a tempo indeterminato, la riammissione in servizio e le differenze retributive, ovvero il risarcimento del danno.
In un primo giudizio il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande, dichiarando l’illegittimità del contratto e condannando la società alle differenze retributive, ma non la reintegrazione, perché l’atto impugnato era una disdetta e non un recesso. La sentenza era stata confermata in appello e non era stata impugnata in cassazione. Nel secondo giudizio, il lavoratore aveva riproposto la domanda di riammissione. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3796/2021, confermando la decisione di primo grado, aveva richiamato il principio secondo cui l’autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile. Contro tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dei principi in materia di cosa giudicata e sostiene che, accertata la nullità del contratto nel primo giudizio, l’inammissibilità della domanda di riammissione non ne precludesse la riproposizione.
Il ricorso è ritenuto non fondato. La Corte di merito si era conformata alla giurisprudenza consolidata sulla distinzione tra domanda di accertamento della nullità del termine e domanda di illegittimità del recesso, a partire da Cass. S.U. n. 14381/2002. Nell’ipotesi di scadenza di un contratto a termine illegittimamente stipulato, la comunicazione della disdetta non integra una manifestazione di volontà estintiva del rapporto riconducibile al recesso, poiché il datore si limita a comunicare la scadenza, sia pure invalidamente apposta. Non sono pertanto applicabili né l’art. 6 della legge n. 604/1966 né l’art. 18 della legge n. 300/1970. La conversione del rapporto a tempo indeterminato attribuisce al dipendente il diritto di riprendere il posto, ma la retribuzione spetta solo se la prestazione viene offerta, configurandosi altrimenti una mora accipiendi del datore che non è integrata dalla sola domanda di reintegrazione.
La Corte ribadisce che il giudicato, esplicito e implicito, non si forma su singoli punti della motivazione, ma va interpretato sulla base del dispositivo e della motivazione che lo sorregge, potendo farsi riferimento alla domanda della parte solo in via residuale, in caso di obiettiva incertezza (cfr. Cass. n. 21165/2019). Quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto e uno sia definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento su una questione comune, premessa logica del dispositivo, preclude il riesame del punto anche se il successivo giudizio ha finalità diverse (cfr. Cass. n. 25269/2016; Cass. n. 41895/2021).
Quanto all’interpretazione del giudicato esterno, essa può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso in forza del principio di autosufficienza; se il giudice di merito lo ha interpretato scorrettamente, il ricorso deve riportarne il testo, con richiamo congiunto di motivazione e dispositivo (cfr. Cass. n. 5508/2018, conforme a Cass. n. 26627/2006).
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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