Debiti contributivi USL soppresse: legittimazione passiva della ASL solo dopo il 1994 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33027 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di debito maturati nei confronti delle USL soppresse fino al 31 dicembre 1994, la successione ex lege della Regione esclude la legittimazione passiva delle ASL, che resta invece integra per la ricognizione del rapporto e la carriera del sanitario. Nell’azione di risarcimento per omessa contribuzione previdenziale il diritto sorge solo al verificarsi del duplice presupposto dell’inadempienza contributiva e della perdita, totale o parziale, della prestazione pensionistica: solo da tale momento decorre la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., restando irrilevante la mancata attivazione di atti interruttivi verso l’ente previdenziale. La giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando il rapporto di lavoro sia proseguito oltre il 30 giugno 1998, per l’unitarietà della fattispecie.

Il Fatto

Una psicologa ambulatoriale aveva prestato attività in favore della soppressa USL di Taranto in forza di convenzioni a tempo determinato. La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, aveva confermato la condanna generica della ASL al risarcimento del danno derivante dall’omesso versamento dei contributi per il periodo 1° marzo 1987 – 31 dicembre 1995.

La Corte territoriale aveva escluso la giurisdizione della Corte dei conti e del giudice amministrativo, individuato nell’art. 48 dell’ACN del 23 marzo 2005 la fonte dell’obbligo contributivo e ritenuto non prescritto il diritto risarcitorio, non ancora maturato il presupposto della perdita pensionistica. L’ASL ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del decreto del Primo Presidente del 10 settembre 2018. Il primo motivo è infondato: le Sezioni Unite n. 15057 del 2017 distinguono la domanda proposta in costanza di rapporto, devoluta al giudice del rapporto, da quella del dipendente già in quiescenza, riservata alla Corte dei conti. L’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario le controversie su atti anteriori al 30 giugno 1998 che producano effetti anche dopo tale data, come chiarito da Sezioni Unite n. 18671 del 2019. Nel caso concreto il rapporto convenzionale è proseguito oltre il 30 giugno 1998, elemento qualificante l’unitarietà della fattispecie.

Il secondo motivo è fondato nei limiti della motivazione. La soppressione delle USL ad opera del d.lgs. n. 502 del 1992 e gli artt. 6, comma 1, legge n. 724 del 1994 e 2, comma 14, legge n. 549 del 1995 hanno individuato nelle Regioni i soggetti obbligati ad assumere i debiti degli organismi soppressi mediante gestioni stralcio, poi liquidatorie. Si è realizzata una successione ex lege delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, con conseguente esclusione della legittimazione passiva delle AUSL per i debiti maturati prima del 31 dicembre 1994.

La sentenza impugnata non è conforme a tali principi: la condanna generica emessa verso la ASL per il periodo 1° marzo 1987 – 31 dicembre 1994 comporterebbe, in caso di effettivo danno pensionistico, un debito risarcitorio a carico della medesima Azienda quale conseguenza economica di un rapporto sorto con la soppressa USL.

Il quarto motivo è infondato. Secondo Cass. Sez. L n. 35162 del 2023, il diritto al risarcimento sorge al verificarsi del duplice presupposto dell’inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale; solo da quel momento decorre la prescrizione decennale. Irrilevante, dunque, la mancata interruzione della prescrizione verso l’Istituto previdenziale.

Il terzo e il quinto motivo sono inammissibili per difetto di specificità e di rilevanza: non si confrontano con la sentenza impugnata, che ha rinvenuto nell’ACN la fonte dell’obbligo contributivo e ha ritenuto indimostrato il pagamento della contribuzione omessa. Il sesto motivo è inammissibile perché l’art. 3, comma 10-ter, legge n. 335 del 1995, introdotto dal d.l. n. 228 del 2021, riguarda la Gestione separata con decorrenza dal 1° gennaio 1996 e non è conferente rispetto a un periodo contributivo anteriore. L’ottavo motivo è inammissibile: la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. è esercizio di potere discrezionale insindacabile.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta nei confronti della ASL fino al 31 dicembre 1994. Le spese dell’intero processo sono compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *