Compensazione delle spese tributarie illegittima per mancata costituzione della controparte (Cass. civ. Sez. V n. 21734 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali, disciplinata dall’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è ammessa soltanto in caso di soccombenza reciproca o quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni che il giudice deve espressamente motivare. Tali ragioni non possono essere illogiche o erronee, altrimenti si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. La mancata costituzione della controparte non integra alcuna delle ipotesi legittimanti la compensazione e non può fondare la decisione del giudice di appello.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato un’intimazione di pagamento ricevuta il 06/09/2019, relativa a contributi per un Consorzio di Bonifica riferiti all’anno 2008, eccependo la prescrizione del credito. La CTP di Roma, con la pronuncia n. 76/2021, ha accolto integralmente la domanda, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di primo grado.
Il contribuente ha appellato tale pronuncia limitatamente al capo sulle spese. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 3013/2023, ha accolto il gravame liquidando in favore del difensore antistatario le spese del primo grado, ma ha compensato quelle del giudizio di appello, in cui il contribuente era risultato integralmente vittorioso. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la compensazione delle spese nonostante la vittoria in appello. La contumacia dell’amministrazione, secondo il ricorrente, non costituirebbe motivazione idonea a giustificare la compensazione.
La Corte ha richiamato l’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione applicabile ratione temporis, che consente la compensazione soltanto in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da motivare espressamente. La norma risulta identica alla precedente formulazione, essendo mutata solo la denominazione delle Corti tributarie.
Sul punto la Corte ha richiamato il proprio orientamento, secondo cui la compensazione delle spese nel processo tributario è consentita solo esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. 08/04/2024, n. 9312).
Nel caso concreto, la decisione della Commissione tributaria regionale di compensare le spese è apparsa del tutto illogica: il contribuente è stato comunque costretto al giudizio di gravame, le cui pretese sono state ritenute fondate dalla stessa Commissione, e a sostenerne le relative spese. La mancata costituzione della controparte non può assumere alcun rilievo ai fini della compensazione.
Il motivo è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., ponendo a carico dell’Agenzia delle Entrate Riscossione le spese del giudizio di appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, e condannandola al pagamento delle spese di legittimità, il tutto in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.