Revocazione per errore di fatto (Cass. civ. Sez. I n. 22108 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. deve consistere in una errata percezione dei fatti di causa che abbia indotto a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che quel fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti. Esso non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve presentare i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra il provvedimento impugnato e gli atti di causa, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare esclusivamente gli atti interni al giudizio di legittimità. Ne consegue che non è deducibile l’errore che emerga soltanto dal confronto con gli atti del giudizio di merito, quando tali atti non siano stati richiamati, nei termini imposti dal principio di specificità dell’impugnazione, nel ricorso per cassazione.

Il Fatto

La società incorporante aveva convenuto in giudizio il già amministratore unico della società incorporata per il risarcimento del danno conseguente all’omessa presentazione della dichiarazione IVA di un determinato anno. Il convenuto aveva chiamato in garanzia il professionista incaricato dell’adempimento e la domanda era stata estesa agli assicuratori.

Respinta la domanda in primo grado, la Corte d’appello aveva accolto parzialmente il gravame, condannando in solido l’amministratore e il professionista al pagamento di una frazione della sanzione che sarebbe stata dovuta in caso di ravvedimento operoso. La società aveva proposto ricorso per cassazione, parzialmente accolto con ordinanza del 22 febbraio 2023, che aveva ravvisato un concorso di colpa della società stessa per non avere contestato in via giudiziale l’avviso dell’amministrazione finanziaria. Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per revocazione, deducendo un errore di fatto del collegio.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sostiene che il collegio della legittimità avrebbe affermato l’omessa contestazione giudiziale degli atti tributari in contrasto con le risultanze di causa, dalle quali emergevano due giudizi tributari promossi fin dal primo grado. Rileva che la proposizione di quelle impugnazioni sarebbe stata un punto non controverso, essendosi discusso soltanto dell’impugnabilità dell’avviso bonario.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui l’errore rilevante ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. deve essere percepibile con immediatezza dal solo raffronto tra provvedimento e atti di causa, non può investire l’attività valutativa ed è essenziale e decisivo (Sezioni Unite n. 20013 del 2024). La decisività deve emergere già in astratto, dalle mere deduzioni del ricorrente, cui incombe l’onere di prospettare una falsa rappresentazione della realtà processuale idonea a costituire antecedente causale della decisione (Sez. V n. 23469 del 2024).

Nel caso concreto tali caratteri difettano. L’errore allegato non emerge dal confronto con gli atti del giudizio di legittimità e risulta anzi smentito dalla lettura dell’ordinanza impugnata, che imputa la falsa rappresentazione all’omessa menzione, nei motivi di ricorso per cassazione, di circostanze pur allegate nel giudizio di merito. La ratio decidendi della statuizione sul concorso di colpa risiede nell’omessa contestazione giudiziale dell’avviso, rilievo non attinto dal motivo di revocazione.

La Corte sottolinea che le iniziative giudiziali richiamate dalla ricorrente non risultano dedotte nel ricorso per cassazione, nel quale ci si era limitati a evidenziare la non impugnabilità dell’avviso bonario. Gli atti citati a sostegno consistono in memorie depositate ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ. nel giudizio di merito, mai richiamate in sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto inammissibile. L’impugnazione, oltre a prospettare un errore desumibile dagli atti di merito anziché da quelli interni al giudizio di legittimità, si risolve in un tentativo di riproporre le censure già sollevate con il ricorso per cassazione, emendandole dalle deficienze riscontrate. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore, se dovuto, senza regolamento delle spese per la mancata costituzione degli intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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