Prova dell’emissione dell’avviso entro il 2020 e sospensione dei termini di decadenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 19752 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di termini di decadenza per l’accertamento, la disposizione emergenziale di cui all’art. 157, comma 1, del d.l. n. 34/2020 introduce un meccanismo bifasico: l’atto di accertamento, i cui termini di decadenza scadano tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, deve essere emesso entro il 31 dicembre 2020 e può essere notificato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. L’emissione dell’atto entro il termine di legge può essere provata, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, ivi compreso il rapporto di verifica della firma digitale del documento, che certifica data e ora di sottoscrizione. Tale documento informatico non può essere qualificato come privo di data certa, in quanto comprova la piena validità ed efficacia giuridica dell’atto sottoscritto e la sua tempestiva emissione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un consorzio un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno 2015. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, che rigettava il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, invece, accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo fondata l’eccezione di intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria per difetto di notifica, assorbendo gli altri motivi. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo di ricorso. La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 157, comma 1, del d.l. n. 34/2020 che, in deroga alla disciplina ordinaria, ha previsto una proroga dei termini per l’attività di accertamento: gli atti per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel corso del 2021.
La Corte evidenzia come la disciplina emergenziale introduca un meccanismo bifasico: l’emissione dell’atto entro il 31 dicembre 2020 e la sua notifica nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. L’avviso di accertamento impugnato risulta essere stato sottoscritto digitalmente il 9 dicembre 2020 e la notifica è avvenuta il 14 settembre 2021, data non contestata dalla contribuente nel ricorso introduttivo.
Quanto alla prova dell’emissione, il comma 5 dell’art. 157 citato stabilisce che questa può essere data anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia, compresi i sistemi di gestione documentale. Il rapporto di verifica della firma digitale depositato dall’Ufficio in appello, e riprodotto per autosufficienza nel ricorso per cassazione, attesta in modo inequivocabile la data e l’ora di emissione dell’atto (9 dicembre 2020, ore 14:05:37).
La Corte esclude che tale documento possa essere qualificato come “privo di data certa e sprovvisto di crismi di ufficialità”. Si tratta, al contrario, di un documento informatico che, certificando la validità della sottoscrizione digitale, comprova la piena validità ed efficacia giuridica dell’atto e la sua data di emissione. La sentenza impugnata, che non aveva distinto correttamente le due fasi del procedimento (emissione e notifica), confondendole e ritenendo la notifica non provata, viene cassata con rinvio.
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Nota della Redazione
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