Revocazione per errore di fatto e decisione su domanda inesistente (Cons. Stato n. 6329 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 106, comma 1, c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., sussiste quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilito, purché il fatto non abbia costituito punto controverso. Costituisce errore revocatorio l’aver deciso su una domanda che in realtà non era stata proposta davanti al giudice, qualora ciò risulti in modo immediato e diretto dal testo della pronuncia e vi sia un’esplicita affermazione contraria in tal senso. Non integra errore revocatorio l’apprezzamento delle risultanze processuali, né l’errore di diritto. L’errore è inoltre rilevante solo se legato alla decisione da un rapporto di causalità necessaria, in coerenza con la natura eccezionale della revocazione.

Il Fatto

Le società ricorrenti sono proprietarie di una tenuta ricompresa in una riserva naturale statale, nella quale insistono un castello e un’area boschiva. Per la riqualificazione e la messa in sicurezza del bosco, con potature e abbattimenti controllati, la società prima intestataria ha presentato a Roma Capitale un’istanza nel dicembre 2021, integrata da due successive istanze nel gennaio 2023. Non avendo ricevuto risposta, ha proposto ricorso davanti al T.a.r. Lazio per l’accertamento del silenzio inadempimento, poi del silenzio assenso, e per il risarcimento del danno.

Il T.a.r. ha respinto la domanda di accertamento del silenzio inadempimento sull’istanza originaria, ha accolto il ricorso quanto alle istanze del 2023 ordinando all’amministrazione di provvedere, ed ha disposto la conversione del rito quanto alla domanda risarcitoria. L’appello proposto avverso questa sentenza non definitiva è stato dichiarato improcedibile da Cons. Stato n. 7446 del 2025, con contestuale pronuncia di rinuncia alla domanda risarcitoria. La sentenza definitiva di primo grado ha poi respinto i secondi motivi aggiunti e la domanda risarcitoria, richiamandosi a quel giudicato. Avverso tali esiti le ricorrenti hanno proposto revocazione contro la sentenza di appello e appello contro la sentenza definitiva.

La Motivazione della Corte

Riuniti i due giudizi, il Consiglio di Stato esamina per primo il ricorso per revocazione. Il provvedimento è inammissibile nella parte rivolta contro il capo che ha deciso sulla domanda di accertamento: il ricorso allega un asserito errore di fatto nelle conclusioni, ma non spiega nel corpo dell’atto in cosa esso consista e perché debba qualificarsi come revocatorio.

La Sezione ricostruisce i limiti del rimedio. L’apprezzamento delle risultanze processuali, la loro valutazione e interpretazione integrano un punto controverso, come tale non censurabile. Rileva solo il mero abbaglio dei sensi, ovvero il contrasto tra due proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra dagli atti di causa. Resta escluso ogni errore di diritto, vertente sull’interpretazione o applicazione di norme.

Il ricorso è invece fondato nel capo concernente la domanda risarcitoria. La sentenza impugnata aveva affermato che tale domanda fosse stata respinta in primo grado e poi rinunciata in appello, presupponendo così che fosse stata riproposta. Ciò non corrisponde al vero storico: la sentenza non definitiva non aveva affatto deciso su quella domanda, decisa invece con la successiva sentenza definitiva.

Opera il principio per cui è errore revocatorio aver deciso su una domanda mai proposta, se il dato risulta in modo immediato dal testo della pronuncia. Accolta la fase rescindente, con annullamento del capo relativo, non vi è luogo a pronuncia in sede rescissoria, poiché in quella sede alcuna decisione sarebbe dovuta intervenire.

Quanto all’appello contro la sentenza definitiva, la reiezione della domanda risarcitoria resiste, pur con diversa motivazione. Venuto meno il giudicato sulla rinuncia, la parte non fornisce alcuna allegazione né prova del danno subito, onere che le incombe in virtù del principio dispositivo. L’appello è pertanto respinto nel merito, con compensazione integrale delle spese per la soccombenza solo parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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