Istruttoria sull’immotivata riduzione degli ettari indennizzabili nel PLUA versione 2 (TAR Molise n. 158 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo può disporre l’istruttoria sulla base di una istanza di parte articolata con la memoria ex art. 73 c.p.a., quando ravvisi la necessità di acquisire elementi conoscitivi in possesso dell’Amministrazione per un’adeguata definizione della controversia. L’ordine di esibizione può avere ad oggetto gli atti, anche di natura istruttoria, sulla cui base l’Amministrazione ha rappresentato, in un atto di programmazione come il Piano di Attuazione Locale, una riduzione immotivata della superficie indennizzabile; l’accoglimento dell’istanza non richiede una valutazione di fondatezza del ricorso ma la sola sussistenza di esigenze istruttorie. L’esecuzione dell’incombente è assegnata all’Amministrazione resistente nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza.
Il Fatto
I ricorrenti, imprenditori agricoli e società agricole operanti in zone montane, hanno impugnato la Determinazione del Direttore del Servizio regionale n. 2653 del 14.05.2025 e il relativo bando attuativo dell’intervento SRB01 per l’annualità 2025, nella parte in cui l’art. 12 del bando prevede una dotazione finanziaria minore rispetto a quella stabilita nel CSR Molise e un meccanismo di taglio orizzontale dell’indennità fino al 50%.
Con la memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 30.8.2025, e reiterata nelle successive memorie, i ricorrenti hanno articolato istanza istruttoria chiedendo al Tribunale di ordinare all’Amministrazione il deposito degli atti in base ai quali la Regione ha rappresentato, nel PLUA versione 2, che gli ettari da indennizzare risultano immotivatamente ridotti da 34 mila a 23,2 mila.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto l’istanza istruttoria meritevole di accoglimento, anche ai fini di un’adeguata istruzione della causa, in quanto la documentazione richiesta appare potenzialmente decisiva per verificare la correttezza del procedimento di determinazione delle superfici indennizzabili e, conseguentemente, la legittimità delle disposizioni del bando impugnato.
L’accoglimento dell’istanza non implica alcuna statuizione sul merito della controversia, ma risponde all’esigenza di acquisire elementi conoscitivi nella disponibilità dell’Amministrazione resistente, funzionali alla definizione del giudizio. Il Tribunale ha ravvisato la sussistenza delle esigenze istruttorie nei termini indicati dai ricorrenti.
Pertanto, ha ordinato alla Regione Molise di depositare in giudizio gli atti, anche di natura istruttoria, in base ai quali la Regione ha rappresentato nel PLUA versione 2 la riduzione degli ettari da indennizzare da 34 mila a 23,2 mila, assegnando il termine di quaranta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica dell’ordinanza.
La prosecuzione del giudizio è stata fissata per l’udienza pubblica del 21 ottobre 2026.
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Nota della Redazione
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