Silenzio della Questura sull’istanza di permesso di soggiorno e risarcimento (TAR Toscana n. 115 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato integra un’istanza di parte che avvia un procedimento amministrativo, il quale deve concludersi con un provvedimento espresso, scritto e motivato. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni dalla richiesta. Il decorso del termine senza provvedimento perfeziona il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, che è tenuta a provvedere anche mediante il soccorso istruttorio e che può essere individuata nell’ufficio competente per territorio. L’accertamento del silenzio non comporta automaticamente il risarcimento del danno: il privato deve provare la violazione dei termini, il dolo o la colpa dell’amministrazione, il nesso di causalità e il danno ingiusto subito.
Il Fatto
Il ricorrente presentava, a mezzo kit postale, istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Dopo un incontro in Questura, un’integrazione documentale e ripetuti solleciti, l’amministrazione comunicava che la pratica risultava incardinata presso un ufficio diverso, il quale a sua volta la dichiarava non presente agli atti e rinviava a un’altra struttura. Il ricorrente veniva sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici presso la Prefettura e, con ulteriori missive, reiterava la richiesta di determinazioni, senza ottenere alcun riscontro.
Con ricorso notificato, l’interessato impugnava il silenzio serbato dalla Questura ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e il risarcimento del danno quantificato in via forfettaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, secondo cui il procedimento avviato su istanza di parte deve essere concluso con un provvedimento espresso. La domanda di permesso di soggiorno è quindi atto di avvio di un procedimento che l’amministrazione ha il dovere di chiudere con un provvedimento scritto e motivato, ai sensi dell’art. 3 legge n. 241/1990.
Il termine di conclusione è fissato dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 in sessanta giorni dalla richiesta. Nel caso esaminato, al momento dell’introduzione del ricorso il termine era ampiamente scaduto, senza che fosse stato adottato alcun provvedimento conclusivo.
Il Tribunale affronta poi la questione della competenza dell’ufficio. Dagli atti risulta che la convocazione per i rilievi fotodattiloscopici è avvenuta presso la Questura di Grosseto, che le comunicazioni sono state inviate all’indirizzo PEC di quella Questura e che il ricorrente risulta ivi residente sin dalla presentazione dell’istanza. Di conseguenza, è la Questura di Grosseto il soggetto competente a trattare la pratica e destinataria dell’obbligo di provvedere, anche avvalendosi dei poteri di soccorso istruttorio ai sensi degli artt. 2 e 6 legge n. 241/1990.
Risulta così perfezionato il silenzio inadempimento censurato. Il ricorso è accolto: il Tribunale accerta l’illegittimità del silenzio e ordina alla Questura di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notifica, nominando commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Grosseto.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama l’art. 2-bis legge n. 241/1990 e l’art. 30 c.p.a., nonché la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. II, n. 3318 del 2020: il privato deve provare la violazione dei termini, il dolo o la colpa dell’amministrazione, il nesso di causalità e il danno. Nel caso di specie manca qualsiasi elemento probatorio e la responsabilità non può ritenersi in re ipsa per il solo accertamento del silenzio. La domanda risarcitoria è pertanto respinta. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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