Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela della gara (TAR Campania n. 1370 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, esercitando il potere di autotutela, annulli d’ufficio il provvedimento impugnato, eliminando così l’atto lesivo e l’interesse alla decisione nel giudizio di annullamento. In tale evenienza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue alla sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia, restando assorbita ogni questione relativa al merito delle clausole contestate. Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione dell’esito del giudizio e della richiesta della parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’avviso pubblico con cui il Comune aveva indetto una gara per l’affidamento in concessione demaniale marittima di aree sulla banchina del molo di Positano, destinate al posizionamento di cabine per biglietteria del trasporto pubblico locale marittimo, info point, charter e noleggio natanti. L’impugnativa concerneva, in particolare, due clausole: l’art. 6, lett. A, che introduceva un divieto di partecipazioni incrociate tra gli operatori economici in relazione al vincolo di aggiudicazione di un solo lotto, e l’art. 7, punto 7.6, che attribuiva un punteggio premiale fino a 5 punti per il numero di biglietti fisici emessi nel triennio antecedente per le partenze dal molo di Positano. Il Comune di Positano e la controinteressata non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio, la società ricorrente ha depositato una memoria con cui ha rappresentato che il Comune, con determinazione successiva, aveva annullato d’ufficio l’avviso pubblico impugnato, esercitando il potere di autotutela. Alla luce di tale sopravvenienza, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio, rilevato l’avvenuto ritiro dell’atto impugnato da parte dell’amministrazione, ha verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’annullamento in autotutela, infatti, elimina radicalmente l’atto lesivo dall’ordinamento, facendo venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione nel merito delle censure proposte, che restano assorbite. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue alla constatazione che il provvedimento impugnato ha cessato di produrre effetti e che nessuna utilità residua potrebbe derivare alla parte ricorrente da una pronuncia nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando l’esito del giudizio e la richiesta formulata in tal senso dalla parte ricorrente. La decisione è stata assunta con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare.
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Nota della Redazione
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