Revocazione per errore di fatto e limiti del sindacato sulle eccezioni di (Cons. Stato n. 10340 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio della revocazione di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., è a critica vincolata e presuppone un errore di fatto derivante da svista percettiva sulle risultanze materiali del processo, non essendo configurabile quando si contesti l’apprezzamento del materiale probatorio. L’omessa pronuncia su un’eccezione di rito rilevabile d’ufficio non integra di per sé l’errore revocatorio, risultando sfumato il discrimine tra svista e mera aporia del percorso decisorio. La mancata considerazione di provvedimenti giurisdizionali sopravvenuti all’adozione dell’interdittiva antimafia non costituisce errore di fatto, atteso che la legittimità della valutazione prefettizia si apprezza con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento dell’adozione del provvedimento.

Il Fatto

Un consorzio impugna il diniego di iscrizione nella white list e la contestuale informativa antimafia emessa dal Prefetto ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, unitamente ai provvedimenti applicativi adottati dalle stazioni appaltanti. Il TAR Campania accoglie in parte il ricorso, ritenendo non adeguatamente supportata la conclusione che il pericolo infiltrativo investisse l’ente nella sua globalità.

Il Consiglio di Stato, in riforma, conferma la legittimità dell’interdittiva e la reviviscenza degli atti applicativi. Il consorzio propone allora ricorso per revocazione avverso tale sentenza, lamentando l’omesso esame di alcune eccezioni di inammissibilità dell’appello erariale e la mancata considerazione di decreti successivi favorevoli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del mezzo: la revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. è gravame a critica vincolata, esperibile solo in presenza congiunta di errore di fatto emergente dagli atti, del carattere non controverso del punto e del nesso causale con la decisione. L’errore deve consistere in una svista percettiva sulla esistenza o sul significato letterale degli atti, non coinvolgendo l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio.

I primi motivi investono l’asserito mancato esame di eccezioni di inammissibilità dell’appello. La Corte ritiene che la decisione su tali eccezioni si desuma dalla complessiva ratio decidendi e che comunque difettino i presupposti fattuali. Rileva poi un profilo generale: quando si tratta di questioni rilevabili d’ufficio, rispetto alle quali l’eccezione di parte non è indispensabile, il discrimine tra omissione da svista e omissione da aporia decisoria diventa inafferrabile, con conseguente inammissibilità.

Quanto alle censure sulla ritenuta incidenza del contagio sull’intera struttura consortile, la Corte rileva che il tema era stato affrontato con la sentenza impugnata in coerenza con le deduzioni dell’appellante. L’atto di appello conteneva, sia pur sinteticamente, doglianze sul punto: ne manca quindi il presupposto della omessa percezione del materiale processuale.

Infine, il motivo fondato sulla supposta smentita documentale del legame mafioso è dichiarato inammissibile: il decreto del Tribunale delle misure di prevenzione, essendo successivo all’interdittiva, è estraneo al materiale istruttorio rilevante, poiché la legittimità si valuta alla stregua della situazione di fatto esistente al momento dell’adozione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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