Servizi analoghi nei contratti pubblici e falsità dichiarativa non escludente (TAR Puglia n. 1033 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, la nozione di servizi analoghi non coincide con quella di servizi identici: essa designa prestazioni afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale, richiedendo una relazione di affinità sostanziale e non una sovrapponibilità assoluta con l’oggetto dell’appalto. La presenza, all’interno di un contratto, di prestazioni ulteriori rispetto a quelle pertinenti non esclude la spendibilità delle attività riconducibili al settore di riferimento, essendo sufficiente che una parte significativa delle stesse vi rientri. La valutazione compiuta dalla stazione appaltante in ordine alla sussistenza del requisito costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per irrazionalità o irragionevolezza manifesta. Un’imprecisione linguistica nella dichiarazione del concorrente non integra falsità dichiarativa escludente quando il requisito risulti comunque posseduto e la dichiarazione sia sostanzialmente veritiera nel merito della capacità tecnica.

Il Fatto

La Provincia di Foggia ha indetto una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per un contratto misto avente ad oggetto servizi di manutenzione ordinaria a canone e lavori di manutenzione straordinaria degli immobili provinciali. Per il Lotto 1 il disciplinare richiedeva ai concorrenti di comprovare, nel triennio precedente, l’esecuzione di almeno un contratto analogo di importo non inferiore a € 294.000; il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’esito della valutazione delle offerte, la commissione collocava al primo posto un raggruppamento temporaneo, seguito da altri tre concorrenti tra cui la ditta ricorrente, quarta classificata. L’aggiudicazione veniva formalizzata con determinazione dirigenziale, impugnata dalla ditta unitamente ai verbali di gara, con domanda di aggiudicazione o di subentro e, in via subordinata, di risarcimento del danno. La ricorrente contestava l’ammissione del raggruppamento aggiudicatario per difetto del requisito di capacità tecnico-professionale della capogruppo, nonché per falsità dichiarativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di interesse, osservando che l’aggiudicataria del secondo posto ha conseguito il Lotto 4 e che la ricorrente sarebbe quindi potenziale beneficiaria dell’aggiudicazione in caso di accoglimento. Nel merito, il Tribunale dichiara di fare applicazione del principio della ragione più liquida, in forza degli artt. 24 e 111 Cost., potendo definire la causa sulla base delle questioni di più agevole soluzione.

La prima censura muove da un’errata interpretazione del concetto di servizi analoghi, equiparato a quello di servizi identici. Richiamando l’orientamento consolidato — tra cui Cons. Stato, Sez. V, n. 186 del 5 gennaio 2024, che a sua volta cita Cons. Stato, Sez. V, n. 564 del 17.01.2023 e Cons. Stato, Sez. V, n. 7341 del 3 novembre 2021 — il Tribunale ribadisce che la nozione designa prestazioni afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale, senza necessità di sovrapponibilità assoluta.

Nel caso concreto, i contratti stipulati dal raggruppamento con due Comuni soddisfano autonomamente il requisito minimo, poiché comprendono voci quali manutenzione di impianti antincendio, elettrici, idrico-sanitari e meccanici, riconducibili al medesimo ambito del D.M. n. 37/2008 e della categoria SOA OG11. La presenza di prestazioni edilizie o di governo non inficia la spendibilità delle attività pertinenti. La rettifica del disciplinare invocata dalla ricorrente attiene ai requisiti di idoneità professionale e non incide sulla capacità tecnico-professionale. L’operato della stazione appaltante è quindi legittimo esercizio di discrezionalità tecnica, insindacabile in assenza di irrazionalità manifesta.

La seconda censura è parimenti infondata. L’affermazione di aver eseguito “un contratto analogo” per un importo complessivo, sebbene linguisticamente imperfetta rispetto alla pluralità dei contratti, non costituisce immutatio veri, poiché i due contratti rilevanti superano singolarmente la soglia richiesta. La giurisprudenza esclude che lievi imprecisioni dichiarative comportino automaticamente l’esclusione, demandando alla stazione appaltante una valutazione discrezionale sull’effettiva idoneità del concorrente. Il richiamo alla parallela vicenda di altro concorrente non dimostra disparità di trattamento, essendo l’approfondimento dipeso dall’inespressività della dichiarazione originaria, circostanza assente nel caso di specie.

Il ricorso è pertanto respinto nel merito. La peculiarità della controversia e la complessità delle valutazioni svolte giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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