Revocazione per errore di fatto e onere del fascicolo di appello (Cass. civ. Sez. III n. 32814 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione per errore di fatto ex art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l’errore deve emergere, in via immediata e diretta, dal mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti del giudizio dalla stessa definito. Il vizio si concreta in una svista percettiva su fatti essenziali e decisivi, non in una diversa valutazione degli atti. Ne consegue che la parte non può supplire all’omessa produzione del fascicolo del giudizio di appello ricorrendo a documenti depositati per la prima volta in sede di revocazione. Il motivo di ricorso per cassazione che non attacchi la ratio decidendi fondata su tale omissione è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

Il contribuente aveva impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata dall’agente della riscossione a garanzia di un credito del Ministero dell’ambiente. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19543/2021, dichiarò la cessazione della materia del contendere e condannò l’attrice alle spese. Proposto appello, la Corte di appello di Roma lo dichiarò inammissibile per mancata apposizione della firma digitale sull’atto.

La parte chiese allora la revocazione della sentenza di appello, deducendo l’errore di fatto del giudice quanto alla firma. La revocazione fu dichiarata inammissibile. Avverso questa decisione il contribuente ricorre per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduce l’errore di fatto ex art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la firma digitale del difensore era in atti e che l’errore era attestato dal certificato temporale e dalla certificazione di conservazione digitale.

La Suprema Corte muove dalla motivazione della pronuncia impugnata, che aveva escluso l’errore rilevando un dato decisivo: la parte non aveva prodotto il fascicolo del giudizio di appello, pur indicato nell’indice. Senza quel fascicolo non era possibile verificare l’errore sulla sola base degli atti di quel giudizio, mentre i documenti nuovi erano stati depositati per la prima volta in sede di revocazione.

Per la Corte questo rilievo è conforme a diritto. L’errore di fatto si concreta in una svista percettiva, cioè in una erronea, essenziale e decisiva percezione dei fatti di causa che emerga, in via immediata e diretta, dal mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti del giudizio dalla stessa definito.

Il ricorso non attacca in alcun modo la ratio decidendi dell’omessa produzione del fascicolo di appello. Si limita a replicare la tesi già sottoposta al giudice della revocazione, cioè l’idoneità dei documenti prodotti in quella sede a provare la firma digitale (Cass. n. 20345 del 2023; Cass. n. 10517 del 2015). Il motivo è pertanto inosservante dell’onere di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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