Inammissibile la revocazione per errore di fatto sull’interpretazione del giudicato (Cons. Stato n. 5314 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione fondato sull’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. è ammissibile solo quando l’errore di fatto consista in una errata percezione del contenuto materiale degli atti del processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale. Resta estranea all’errore revocatorio l’attività di interpretazione e di valutazione delle risultanze documentali e probatorie, che può integrare al più un errore di diritto. Non è pertanto deducibile in revocazione l’erronea interpretazione del contenuto di un provvedimento amministrativo o la valutazione della portata di atti processuali sui quali il giudice si sia espressamente pronunciato. Il fatto oggetto dell’errore non deve inoltre aver costituito un punto controverso su cui la sentenza abbia deciso.
Il Fatto
Una Curatela fallimentare aveva agito in ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo di primo grado, con cui era stato accertato l’obbligo di una Regione di erogare un contributo pluriennale in favore di un ente fieristico. Il T.a.r. aveva respinto il ricorso, ritenendo che un decreto dirigenziale regionale avesse dato esecuzione al giudicato. Il Consiglio di Stato, in sede di appello, aveva riformato la decisione, condannando la Regione al pagamento del contributo annuale per gli anni dal 2007 al 2015, oltre accessori, con nomina di commissario ad acta.
La Regione ha proposto ricorso per revocazione avverso tale sentenza, deducendo due errori di fatto: l’omessa valutazione della portata e della definitività del decreto dirigenziale e la mancata percezione della definitività di un precedente giudizio di ottemperanza, con conseguente violazione del divieto di bis in idem.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la nozione di errore di fatto revocatorio: esso consiste in una svista o in un errore di lettura sugli atti del processo, tale per cui la decisione risulti fondata su un falso presupposto di fatto. Perché la revocazione sia ammissibile, l’errore deve cadere su una circostanza materiale, la cui verità sia incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita dagli atti, e non deve aver costituito un punto controverso già deciso.
La Corte ribadisce che è estranea all’errore revocatorio l’attività interpretativa e valutativa del giudice sulle risultanze documentali e probatorie. L’inesatto o incompleto apprezzamento degli atti, o un’anomalia del ragionamento, possono semmai integrare un errore di diritto, non deducibile in questa sede.
Quanto al primo motivo, la Regione censura l’interpretazione del contenuto del decreto dirigenziale e la sua definitività. Il Collegio rileva che l’addebito investe proprio l’attività di interpretazione di un provvedimento amministrativo, estranea all’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Inoltre, contrariamente a quanto presupposto, la sentenza impugnata aveva espressamente riconosciuto la portata definitiva del decreto, ritenendola però limitata al diniego di un contributo straordinario. Entrambi i fatti dedotti avevano costituito punti controversi sui quali il giudice si era pronunciato.
Il richiamo a Cass. Sez. Un. n. 5792/2024 è giudicato non pertinente, riguardando il travisamento di una prova documentale, mentre nel giudizio si è discusso della portata di un provvedimento amministrativo. Accogliere la tesi della ricorrente trasformerebbe il giudizio in un terzo grado, non previsto dall’ordinamento.
Il secondo motivo ripropone l’eccezione di violazione del divieto di bis in idem e l’applicabilità dell’art. 310 cod. proc. civ., già esaminati dalla sentenza impugnata. Si tratta di questioni di diritto sulle quali è precluso il sindacato in revocazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della Regione alle spese processuali.
Nota della Redazione
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