Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: onere probatorio dell’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 411 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve il proprio onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del diritto azionato, cioè l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e la sua rituale notificazione, nonché l’inutile decorso del termine di art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Su tale base opera il principio dell’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi vi ha interesse. Ne deriva che incombe sull’amministrazione evocata l’onere di allegare e provare l’inefficacia del titolo o l’estinzione del diritto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio nè la mera contestazione supplire all’assenza di prova.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza n. 493/2025, ha riconosciuto in favore della ricorrente il diritto alla ricostruzione di carriera e alla percezione delle relative differenze retributive, condannando l’amministrazione a corrispondere la somma di € 2.771,29 per il periodo dall’1.9.2007 al 30.7.2018, oltre interessi legali, e a versare i conseguenti contributi previdenziali.

La sentenza, ritualmente notificata, è passata in giudicato. L’amministrazione non vi ha spontaneamente dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. L’amministrazione non si è costituita; l’INPS si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificando la sussistenza dei presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato; è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non risulta che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.

La parte più rilevante della decisione riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica il principio dell’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli.

Avendo la ricorrente offerto la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sull’amministrazione provare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto. L’amministrazione, tuttavia, non si è costituita in giudizio, restando così inadempiente anche sul piano probatorio.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale ordina all’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora Commissario ad acta il dirigente generale del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega, che provvederà entro ulteriori novanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri, seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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