Monetizzazione ferie non godute negata a chi cessa per dimissioni volontarie (TAR Marche n. 1012 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La monetizzazione del congedo ordinario non fruito è subordinata, ai sensi dell’art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 395/1995 e dell’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999, alla ricorrenza di motivate esigenze di servizio ovvero di cause tassative di cessazione (decesso, cessazione per infermità, dispensa per inabilità fisica). L’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, ha ulteriormente ristretto l’ambito dell’indennità sostitutiva. Elemento discriminante è la causa che ha impedito la fruizione: se è addebitabile all’amministrazione o a forza maggiore l’indennità spetta; se è riconducibile a una libera scelta del lavoratore, no. Le dimissioni volontarie presentate durante l’aspettativa per infermità non integrano alcuna delle ipotesi legittimanti.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso un Reparto Mobile, presentava domanda di collocamento in quiescenza. Prima della cessazione, impegnato nei primi soccorsi alla popolazione colpita dal sisma, riportava un trauma con frattura e, a seguito di ulteriori patologie, non rientrava più in servizio fino alla data di collocamento a riposo, rimanendo in aspettativa per motivi di salute.
Con istanza invocava la monetizzazione di 66 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2016 e 2017. Il dirigente del Reparto rigettava la richiesta, rilevando che il dipendente era cessato volontariamente dal servizio e che non risultavano documentate esigenze di servizio. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo violazione della normativa sul congedo, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, oltre a eccesso di potere e ingiustizia manifesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso richiamando integralmente la sentenza n. 128/2024 dello stesso Tribunale, relativa a vicenda sostanzialmente sovrapponibile. In quel precedente si era affermato che la normativa applicabile ratione temporis consente la monetizzazione solo in favore dei dipendenti cessati per infermità o dispensati per inabilità fisica al termine di ininterrotti periodi di aspettativa per malattia.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995, che sancisce l’irrinunciabilità del congedo ma ammette il pagamento dell’indennità sostitutiva, al comma 14, nella sola ipotesi in cui la mancata fruizione dipenda da motivate esigenze di servizio. L’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha poi aggiunto i casi di decesso, cessazione per infermità e dispensa per inabilità, anche in assenza di ragioni di servizio, per tutelare chi non ha potuto fruire delle ferie per eventi imprevedibili.
Il Tribunale valorizza la sentenza del Consiglio di Stato n. 9417/2023, che, a contrario, conferma il criterio: l’elemento determinante è la circostanza che ha impedito la regolare fruizione delle ferie. Se essa è addebitabile all’amministrazione o a forza maggiore la monetizzazione è riconosciuta; se dipende dal lavoratore, è esclusa. Nel caso di specie il dipendente non è cessato per inidoneità fisica e la mancata fruizione non è dipesa a esigenze di servizio, ma a una libera scelta di collocamento a riposo, senza richiesta di fruizione delle ferie residue né di differimento della cessazione.
Il Collegio precisa infine che l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, non richiamato nel precedente del 2024 perché il ricorso era del 2007, non ha modificato in senso favorevole la disciplina previgente, essendo anzi finalizzato a restringere ulteriormente l’ambito dell’istituto. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della parziale novità delle questioni rispetto alla data di incardinazione del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.