Revoca del permesso di soggiorno e pericolosità sociale dello straniero (TAR Lombardia n. 1431 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di titoli di soggiorno, il giudizio di pericolosità sociale dello straniero non è circoscritto alla sussistenza di condanne penali, ma può essere desunto dall’autorità procedente anche da fatti ed elementi diversi, privi di rilevanza penale, purché denotanti comportamenti socialmente pericolosi. L’amministrazione gode sul punto di ampia discrezionalità e può fondare il giudizio anche su elementi di carattere indiziario, purché concordanti. La finalità precipua è la prevenzione dell’attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato, sicché il sindacato del giudice amministrativo si limita alla verifica di irragionevolezza e sproporzione. Il diniego o la revoca del titolo non richiedono la previa considerazione delle condizioni di salute o della situazione lavorativa e familiare, ove le esigenze di sicurezza collettiva prevalgano.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione rilasciato nel gennaio 2019, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha revocato il titolo e ha rigettato la sua istanza di rinnovo. Il provvedimento si fonda sulla ritenuta pericolosità sociale dell’interessato, desunta dai precedenti penali e di polizia e da una condotta costantemente orientata al mancato rispetto delle regole di civile convivenza.
Il ricorrente ha dedotto tre motivi: la mancata considerazione delle proprie gravi condizioni di salute; l’omessa valutazione della situazione lavorativa e familiare; l’insufficienza del giudizio di pericolosità, che a suo dire si ridurrebbe a una sola condanna alla pena della multa. Il giudizio approda al TAR Lombardia in camera di consiglio straordinaria di smaltimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi e li respinge. Quanto al primo, osserva che esso è sfornito di qualsiasi supporto probatorio: né in sede procedimentale né in giudizio l’interessato ha prodotto certificati medici idonei a comprovare l’esistenza di gravi patologie. Il verbale di pronto soccorso versato in atti non è sufficiente, poiché non riporta alcuna patologia.
Il secondo ordine di censure è parimenti infondato. Nel provvedimento si dà esplicitamente atto dell’avvenuta considerazione della situazione familiare e lavorativa, rilevandosi peraltro che l’interessato ha percepito un reddito di euro 410,00 in un arco temporale limitato, circostanza da cui la Questura ha ritenuto di desumere che egli tragga sostentamento da proventi illeciti. La motivazione fa prevalere le esigenze di sicurezza della collettività sulla condizione del ricorrente.
Sul terzo motivo il TAR enuncia il principio centrale. Il giudizio di pericolosità sociale non è limitato alle condanne penali, ma può essere desunto da fatti ed elementi diversi, anche privi di rilevanza penale, ma ugualmente denotanti comportamenti socialmente pericolosi. L’amministrazione dispone di ampia discrezionalità e può fondare il giudizio su elementi indiziari, purché concordanti, trattandosi di verificare una fattispecie di pericolo finalizzata alla prevenzione dell’attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 2904 del 2024; n. 1407 del 2024; n. 2301 del 2023).
Il giudizio espresso dalla Questura non è irragionevole né sproporzionato e non si basa sul solo decreto penale di condanna per violazione dell’art. 624 cod. pen., ma anche su ulteriori elementi: tre procedimenti penali per violazione degli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen., art. 633 cod. pen., artt. 650 e 651 cod. pen. e art. 588, comma 1, cod. pen.; un avviso orale del Questore; le violazioni amministrative delle norme di contenimento del Covid-19; due ulteriori deferimenti all’autorità giudiziaria per violazione degli artt. 651 e 628 cod. pen.. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 588 c.p. – Rissa
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 633 c.p. – Invasione di terreni o edifici
- Art. 650 c.p. – Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità
- Art. 651 c.p. – Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale